Le Sezioni Unite sulla revoca della sospensione condizionale della pena in fase esecutiva

Redazione Scientifica
18 Settembre 2015

La Prima sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la questione controversa “se la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, possa essere rilevata nella fase esecutiva, e in quali limiti e con quali modalità, oneri probatori e poteri officiosi, siano individuabili ipotesi di conoscenza o di conoscibilità degli elementi ostativi da parte del giudice della cognizione o ipotesi di conoscibilità ex post degli stessi elementi ostativi da parte del giudice dell'esecuzione”.

La Prima sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la questione controversa “se la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, possa essere rilevata nella fase esecutiva, e in quali limiti e con quali modalità, oneri probatori e poteri officiosi, siano individuabili ipotesi di conoscenza o di conoscibilità degli elementi ostativi da parte del giudice della cognizione o ipotesi di conoscibilità ex post degli stessi elementi ostativi da parte del giudice dell'esecuzione”.

Con sentenza n. 37345, depositata il 15 settembre 2015, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando il seguente principio di diritto: "Il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio".

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