Motivazione rafforzata anche in caso di reformatio in melius del giudice d’appello
18 Settembre 2017
«L'art. 603, comma 3, c.p.p. in applicazione all'art. 6 Cedu deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice deve previamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente la attendibilità, a meno che tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione».
Il principio è stato affermato dalla Cass. pen., Sez. II, n. 41571 del 12 settembre 2017.
La Cassazione ha accolto i ricorsi proposti dal procuratore generale e dal difensore delle parti civili avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina aveva assolto l'imputato – condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 600 di multa – con la formula perché il fatto non costituisce reato, ritenendo contraddittoria la prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. In particolare, l'imputato era stato condannato in quanto, in concorso con altre due persone, aveva costretto due soggetti – ai quali un'anziana signora aveva in precedenza donato un immobile – alla risoluzione della donazione, per donare nello stesso contesto l'immobile medesimo alla Chiesa evangelica missionaria pentecostale di cui l'imputato era ministro del culto. La risoluzione della donazione e la successiva avevano avuto luogo l'11 aprile 2001 ma la vicenda processuale traeva origine dalle Sit rese, in data 27 febbraio 2008, dalla figlia delle persone offese, la quale aveva narrato anche d'aver subito nel settembre 2006 atti di violenza sessuale da parte dell'imputato. Secondo i giudici d'appello, le dichiarazioni poste a fondamento della condanna risulterebbero prive di specifici riscontri ed, inoltre, non vi sarebbe stata alcuna prova certa sulla volontà di coartare le parti offese; per tali ragioni, l'imputato era stato assolto. I ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello, avendo espresso un giudizio d'inattendibilità delle prove dichiarative diverso rispetto a quello cui era ritenuto pervenuto il Tribunale, avesse l'obbligo di rinnovare l'istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti. La seconda Sezione della Cassazione penale ha accolto i ricorsi, rilevando come, da un semplice raffronto tra le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, emergesse l'assoluta mancanza da parte del secondo giudice di autonoma rivalutazione del compendio probatorio, sia nei suoi singoli elementi che nel complesso, oltreché la totale assenza di specifico confronto con le argomentazioni sviluppate dal primo giudice; ciò imponeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Spiegano i giudici di legittimità che «se può accettarsi il principio secondo cui la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011), deve essere evidenziato che il "dubbio" posto a fondamento di una sentenza di assoluzione non è una situazione psicologica del giudice, ma l'esito di un percorso argomentativo che rispetti rigorosamente le regole della logica e si basi su elementi processualmente emersi e correttamente valutati singolarmente e nella loro connessione. Non potrebbe, perciò, accettarsi che una sentenza dì appello di riforma in senso assolutorio sfugga ai rigori della motivazione rafforzata, alla quale rimarrebbe soggetta solo la sentenza di condanna». Tale ricostruzione si distacca da quanto affermato dalle Sezioni unite Dasgupta, secondo cui l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti che grava sul giudice di appello qualora apprezzi diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, non trova applicazione nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di sentenza di condanna, in quanto in tale ipotesi non rileverebbe il principio del superamento del ragionevole dubbio. Inoltre, secondo il Collegio, con il d.lgs. 212/2015 e da ultimo con la l. 103/2017 si è contribuito a ridefinire il volto del processo che riconosce ora alla vittima del reato il ruolo di parte processuale con ampi diritti di partecipazione, di conoscenza dello sviluppo della progressione processuale e di tutela in sede penale dei propri diritti fondamentali. Nel processo penale si realizza così una significativa convergenza tra l'interesse collettivo al perseguimento degli autori di reato e l'interesse individuale della vittima all'accertamento della responsabilità. In tal senso la testimonianza risulta indubbiamente una forma di partecipazione della persona offesa al processo penale, che si connota, peraltro, di una duplice finalità, in quanto non solo con essa la persona offesa si serve del processo penale per ottenere giustizia ma serve anche al processo penale per realizzare l'interesse pubblico generale all'accertamento della verità. |