La clandestinità dell'arma da fuoco assorbe il porto illegale
18 Settembre 2017
Le Sezioni unite, con sentenza n. 41588, depositata il 12 settembre 2017, hanno affermato il principio secondo cui: «I delitti di detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo ex artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, non concorrono, rispettivamente, con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina ex artt. 23, primo, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110»
Vedi LANNA, Quanti reati si commettono portando illecitamente in luogo pubblico un'arma comune da sparo clandestina? |