Si può processare in absentia l'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio all'atto della prima identificazione di P.G.?
18 Novembre 2015
Con ordinanza emessa dal tribunale di Asti in data 10 novembre 2015, è stata rimessa all'attenzione della Consulta la questione di legittimità costituzionale degli articoli 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. L'art. 420-bis c.p.p. prevede che si proceda in absentia nel caso in cui l'imputato nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio. Il giudice di merito evidenzia la criticità che si verifica quando l'elezione di domicilio avviene presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all'atto del primo intervento della persona sottoposta alle indagini.Infatti, a parere del giudice rimettente, in questo caso le informazioni fornite all'indagato in punto di accusa penale e di coordinate spazio-temporali sono vaghe, risolvendosi nell'indicazione dell'articolo di legge violato o poco più; a ciò si aggiunge il fatto che l'atto introduttivo del giudizio verrà notificato (anche a distanza di anni) al difensore d'ufficio allora nominato, rendendo verosimile l'eventualità che l'imputato abbia una conoscenza sì legale ma in realtàsolo fittizia del processo. Parrebbe pertanto ricorrere il fumus del difetto di informazione effettiva per l'imputato sull'esistenza stessa del processo a suo carico nonché degli sviluppi successivi dello stesso, violando i principi in tal senso sanciti, fra gli altri, dagli artt. 111 Cost., 6 Cedu e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. |