La competenza per territorio determinata dalla residenza dell’imputato
19 Gennaio 2016
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio secondo la regola dell'art. 9, comma 2, c.p.p. deve farsi riferimento alla residenza (dimora o domicilio) dell'imputato al momento della consumazione del reato ovvero a quella risultante al momento della chiusura delle indagini preliminari ovvero al momento in cui viene decisa dal giudice la questione sulla eccezione di incompetenza?
La individuazione del giudice competente, in base alla regola suppletiva dell'art. 9, comma 2, c.p.p., deve ricollegarsi alla residenza (domicilio o dimora) dell'imputato al momento della commissione del reato. La Corte di cassazione ha chiarito che La determinazione della competenza territoriale in forza della regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato deve tener conto del momento di commissione del reato e non può dipendere dai comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice (Cassazione penale Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 411). A confortare questa soluzione non è soltanto l'esplicita, seppur non recentissima pronuncia della Cassazione in tal senso ma anche la necessità di rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge che assume nel processo penale un carattere del tutto peculiare, in ragione della fisiologica allocazione di quel processo nel locus commisi delicti (Corte cost., 21 aprile 2006, n. 168). Ritenere possibile che il luogo di residenza ex art. 9, comma 2, c.p.p. possa riferirsi ad un momento successivo alla consumazione del reato significherebbe di fatto consentire all'imputato di incidere con un proprio comportamento volontario sulla individuazione del foro competente violando in tal modo il citato criterio costituzionale della precostituzione per legge del giudice. In proposito merita di esser evidenziato, al fine di rendere quanto più precisi i parametri cui ancorare la competenza per territorio, che in dottrina si è precisato che, in ossequio all'impiego dell'avverbio successivamente, la dimora assumerà rilievo solo allorchè sia ignota la residenza e il domicilio soltanto quando siano ignoti la residenza e la dimora (A. Macchia e S. Beltrani). |