L’aumento della pena per recidiva può motivarsi in base alla gravità della condotta e alla pericolosità del soggetto
19 Maggio 2016
Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo questa essere anche implicita. Inoltre, pur risultando non più operante l'obbligatorietà dell'aumento a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, c.p., nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà dell'aumento sanzionatorio per i delitti ivi indicati (Corte cost., sentenza n. 185/2015), sono idonei a giustificare il riconoscimento dell'aumento operato ex art. 99, comma 5, c.p., i ripetuti e plurimi riferimenti alla gravità della condotta commessa, alla negativa personalità dell'imputato ed alla particolare pericolosità sociale dello stesso costituiscono motivazione adeguata, pur nel mitato contesto . La questione è stata così risolta dai giudici della quinta Sezione penale a fronte di una molteplicità di ricorsi presentati all'interno di un procedimento per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa; partecipazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; acquisto, detenzione illecita e cessione di droghe; nonché corruzione in atti giudiziari. Tutti i ricorsi sono stati rigettati. Nella sentenza, i giudici di legittimità hanno anche ribadito che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell'ipotesi di c.d. doppia conforme (cioè di condanna in primo e secondo grado) e nell'ipotesi in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivo del gravame, abbia fatto riferimento a dati probatori non esaminati dal giudice di primo grado, oltreché nell'ipotesi in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contradditorio delle parti. |