Corrispondenza del detenuto

19 Luglio 2016

Al detenuto sottoposto a regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bisl. 354/1975 può essere negato il diritto ottenere la restituzione di un libro? Preliminarmente appare opportuno precisare che il comma 2-quater, secondo capoverso lettera e), dell'art. 41-bis della l. 354/1975 prevede: la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia” degli internati sottoposti a tale regime speciale detentivo.

Al detenuto sottoposto a regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis l. 354/1975 può essere negato il diritto ottenere la restituzione di un libro?

Preliminarmente appare opportuno precisare che il comma 2-quater, secondo capoverso lettera e), dell'art. 41-bis della l. 354/1975 prevede: la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia” degli internati sottoposti a tale regime speciale detentivo.

L'art. 18 l. 354/1975 prevede, inoltre: I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici ed ancora lo stesso articolo al quarto comma: L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. L'ordinamento penitenziario tutela, dunque, il diritto del detenuto alla corrispondenza (si veda anche art. 38 d.P.R. 230/2000) le cui limitazioni e controlli sono previsti dall'art. 18-ter l. 354/1975 .

La Corte di legittimità si è, di recente, pronunciata – con sentenza del 24 novembre 2015 n. 11152 – annullando con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza limitatamente al diniego di restituzione di un libro nei confronti di un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis l. 354/1975. Detto regime speciale costituisce una deroga a quello ordinario previsto dall'ordinamento penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del detenuto con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Nel caso di specie si è ritenuta non praticabile la restituzione al reclamante del libro oggetto di provvedimento di non inoltro. Ferma la legittimità della decisione che ha imposto il divieto di inoltro del libro stesso, che recherebbe le pagine contrassegnate dal mittente, detto profilo non involge, tuttavia, la conclusione necessaria ed indefettibile che il testo debba essere trattenuto e non possa essere restituito al detenuto che risulta legittimo proprietario. Il libro, invero, non può essere equiparato alla corrispondenza in senso stretto, alle finalità che qui interessano. Assimilarlo ad essa, per inferirne l'impossibilità automatica della sua restituzione al proprietario, rischia di realizzare gli effetti di una confisca sostanziale, in assenza dei presupposti legittimanti. Ed ancora la Corte specifica che un libro può essere trattenuto se lo stesso nasconde all'interno qualcosa o contenga scritti pericolosi per la sicurezza e l'ordine dell'istituto penitenziario o in caso di sequestro preventivo o probatorio nelle specifiche ipotesi di legge e secondo regole generali del codice di rito o delle normative interne agli istituti di pena. La Corte annulla con rinvio nel caso in specie – limitatamente alla mancata restituzione del libro – affinché si valuti se lo stesso libro privato di segni distintivi (che hanno indotto l'adozione del provvedimento) continui ad avere elementi ostativi alla restituzione dello stesso inducendo a ritenere prevalente l'interesse al trattenimento e recessivo il diritto del detenuto stesso ad ottenere la restituzione del libro, per farne un uso conforme al la sua destinazione.

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