Bancarotta: il danno patrimoniale di particolare tenuità prevale sulla recidiva reiterata
19 Luglio 2017
La Corte costituzionale con sentenza n. 205 depositata il 17 luglio 2017 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.». La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte d'appello di Ancona con ordinanza del 29 febbraio 2016, n. 127. I giudici delle leggi concordano con il giudice rimettente nel ritenere che il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l. fall. sulla recidiva reiterata conduce a conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli. Per i giudici costituzionali il«Itrattamento sanzionatorio, significativamente più mite assicurato ai fatti di bancarotta che hanno determinato un danno patrimoniale di particolare tenuità, esprime una dimensione offensiva la cui effettiva portata è disconosciuta dalla norma censurata, che indirizza l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata , a detrimento delle componenti oggettive del reato. In altri termini due fatti, quello di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta che ha cagionato, alla massa dei creditori, un danno patrimoniale di speciale tenuità, che lo stesso assetto legislativo riconosce diversi sul piano dell'offesa , vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, determinando la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale». Con la sentenza 205/2017 la Corte costituzionale ha confermato l'orientamento in materia di concorso tra circostanze attenuanti e recidiva reiterata già più volte espresso dalla stessa Corte, in particolare con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e all'art. 648 c.p., rispettivamente decisi dalle sentenza 251/2012 e 105/2014. Recentemente, poi, era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla diminuente della seminfermità di mente prevista dall'art. 89 c.p.: in questo caso però i giudici di legittimità hanno dichiarato la questione inammissibile per un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione (v. GENTILE DONATI, Il bilanciamento tra circostanze eterogenee nei confronti del recidivo reiterato torna alla Corte costituzionale) |