Il giudice non può disporre di sua iniziativa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto
19 Settembre 2016
La Corte di cassazione, Sez. V, con sentenza n. 36857, depositata il 5 settembre 2016, ha fissato il seguente principio di diritto: il provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 411, comma 1, c.p.p., anche per l'ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., non garantendo il necessario contradditorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli artt. 408 e ss. c.p.p.
Nel caso sottoposto all'esame dei giudici di legittimità il P.M. aveva richiesto l'archiviazione del procedimento. Il giudice, ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, disattendeva la richiesta da P.M. Ritenendo poi trattarsi di un fatto di particolare tenuità, il giudice archiviava il procedimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Con tale decisione però si violava quanto contenuto nel comma 1 dell'art. 411, comma 1, c.p.p. il quale richiede che l'eventuale provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso dal pubblico ministero. Tale richiesta deve inoltre essere portata a conoscenza della parti affinché, all'udienza in camera di consiglio, il contradditorio tra le parti possa svolgersi proprio su tale questione. |