La produzione di consulenza tecnica in sede di giudizio abbreviato condizionato
19 Ottobre 2015
In sede di procedimento per direttissima per il reato di cui all'art. 73, comma 1, legge stupefacenti, è stato chiesto dalla difesa il rito abbreviato condizionato alla produzione di consulenza tecnica volta ad accertare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato. La consulenza dovrà essere prodotta una settimana prima dell'udienza. È possibile portare il consulente in udienza e farlo sentire sul tema della consulenza depositata?
Il quesito presuppone che il giudice abbia ammesso il rito abbreviato condizionato all'acquisizione della consulenza tecnica di parte volta ad accertare lo stato di tossico dipendenza dell'imputato. La possibilità di citare i testimoni direttamente in udienza senza previa citazione è riservata, ex art. 451, comma 3, c.p.p. al giudizio direttissimo, nel caso in esame ormai trasformato in abbreviato. Non essendo stato richiesto in sede di ammissione del rito abbreviato anche l'esame del consulente, tale adempimento potrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., solo ove il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e reputi necessario ai fini della decisione l'esame del consulente. In proposito, tuttavia deve tenersi in considerazione, tuttavia, che se il decidente non ritenga del tutto esaustiva la consulenza tecnica ben potrebbe attivare i propri poteri ex officio per assumere la deposizione di un perito di sua fiducia.
Merita di essere evidenziato che, in un caso in cui il Giudice aveva disposto l'integrazione probatoria d'ufficio in sede di giudizio abbreviato allo stato degli atti, la suprema Corte ha negato il diritto alla controprova consistente nell'esame del consulente precisando che tale diritto non comprende anche quello all'escussione orale di una prova già documentata, attese le ragioni di economia processuale proprie del rito speciale e la rinuncia effettuata dall'imputato alla formazione della prova nel contraddittorio (Cass. pen., Sez. V, 8 febbraio 2005 n. 11954). |