Il furto in abitazione o con strappo e l’attenuante della tenuità del danno
20 Gennaio 2017
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. trova applicazione anche all'ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.)?
Al quesito va senz'altro data risposta positiva. La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4) (che corrisponde all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7) è applicabile a tutti i delitti (non anche alle contravvenzioni) che comunque offendono il patrimonio. La valutazione del danno e la speciale tenuità dello stesso andrà compiuta utilizzando un criterio misto oggettivo-soggettivo. La circostanza, nella versione originariamente prevista dal codice penale, era inapplicabile ai delitti determinati da motivi di lucro ritenuti immeritevoli di attenuazione; solo con l'art. 2 della legge 19/1990 venne estesa anche a tali delitti. Affinché possa trovare applicazione a quest'ultima categoria di delitti, occorrerà compiere una duplice valutazione:
Proprio in tema di furto ex art. 624-bis c.p. la Corte di cassazione ha stabilito che La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res. (Nella fattispecie l'imputato si era impadronito della borsa della persona offesa contenente un cellulare e le chiavi di casa; la suprema Corte confermando la decisione del giudice di appello, ha escluso l'applicabilità dell'attenuante in questione, ritenendo i beni sottratti, complessivamente valutati, di valore economico non irrilevante, anche tenuto conto degli ulteriori danni subìti dalla persona offesa, in relazione al furto delle chiavi della propria abitazione; Cass. pen., Sez. V, n. 24003/2014; in senso conforme: Cass. pen., Sez. IV, n. 10337/2013; in senso difforme: Cass. pen. Sez. V, n. 6770/2005, secondo cui: Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato-fattispecie nella quale la Corte ha escluso la rilevanza dei disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti). Con sentenza n. 28243/2013,le Sezioni unite hanno ritenuto applicabile la circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4 c.p. anche all'ipotesi di delitto tentato: Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, di cui al n. 4 dell'art. 62 c.p., può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande). |