Recidiva e norme transitorie. Ad ogni imputato la sua prescrizione
20 Febbraio 2017
In tema di prescrizione dei reati colposi, la Sez. IV della Corte di cassazione ha affermato che non viola il principio di legalità la contestuale applicazione della disposizione di cui all'art. 157 c.p., nel testo previgente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (in quanto legge più favorevole al reo), e la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, che ha abolito la previsione della recidiva nei reati colposi, attesa l'autonomia degli istituti della prescrizione e della recidiva. Il Collegio ha così accolto il ricorso presentato in un procedimento per i reati di crollo colposo e lesioni colpose (artt. 434, comma 2, 449, comma 1, e 590, commi 1, 2 e 4, c.p.) contestati a diversi imputati, ad alcuni dei quali era, inoltre, contestata l'aggravante della recidiva. I reati oggetto di contestazione furono compiuti l'11 ottobre 2005, antecedentemente, quindi, all'entrata in vigore della legge ex Cirielli (7 dicembre 2005), le cui disposizioni dell'art. 157 c.p. non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso, se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. La Corte d'appello aveva applicato il principio secondo cui non è possibile applicare la legge ex Cirielli in maniera frammentaria anche rispetto agli imputati di uno stesso processo ma, ritengono i giudici di legittimità, applicare questo principio nel caso di specie comporterebbe l'applicazione a tutti gli imputati della legge ex Cirielli e dunque danneggerebbe alcuni imputati non gravati dalla contestazione della recidiva. Vero è – osserva il Supremo Collegio- che non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza dell'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della citata legge. Tuttavia, puntualizza la Corte, tale principio trova applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato oggetto dell'imputazione, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo. Pertanto, conclude la Corte, se è possibile, nell'ambito di un medesimo processo, nell'ipotesi di una pluralità di imputazioni, applicare l'una o l'altra disciplina riguardante la prescrizione con riferimento ad ogni singolo reato, a maggior ragione appare del tutto legittimo applicare tale principio, nell'ambito di uno stesso processo con riguardo alle singole posizioni di più imputati. Inoltre, afferma, ancora, il Collegio, non vi è alcuna violazione del principio di legalità nell'applicare contemporaneamente l'art. 4 della l. 251/2005 e l'art. 157 c.p. previgente in quanto la norma da applicare immediatamente è quella sulla recidiva e solo in un secondo momento, eliminata la recidiva trattandosi di reati colposi, si valuterà la disciplina più favorevole in materia di prescrizione: quella di cui all'art. 6 l. 251/2005 ovvero l'art. 157 c.p. Tale operazione ermeneutica non viòla il principio di legalità in quanto non si applica un frammento normativo, disciplinante la prescrizione dell'una o dell'altra norma, creando così una terza disciplina di carattere intertemporale, ma l'intera disciplina di una di esse, ritenuta più favorevole. Essendo stata eliminata la recidiva per i reati colposi è fuor di dubbio dunque che qualsiasi contestazione in ordine a tali tipi di reato, commessi in data antecedente all'entrata in vigore delle legge ex Cirielli, deve ritenersi illegale. |