Morte del “socialmente pericoloso”. Confiscabili i beni in capo a terzi per successione o intestazione fittizia
Redazione Scientifica
20 Marzo 2017
Le Sezioni unite della Cassazione penale con sentenza n. 12621, depositata il 16 marzo 2017, hanno risolto la questione controversa loro rimessa con ord. n. 47215/2016: se, a seguito dell'azione di prevenzione patrimoniale esercitata dopo la morte ...
Le Sezioni unite della Cassazione penale con sentenza n. 12621, depositata il 16 marzo 2017, hanno risolto la questione controversa loro rimessa con ord. n. 47215/2016 (vedi PELLEGRINO, Morte del soggetto socialmente pericoloso. Quali beni sono confiscabili?): se, a seguito dell'azione di prevenzione patrimoniale esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, la confisca possa avere ad oggetto solo i beni a questi pervenuti per la successione ereditaria ovvero riguardi anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità di fatto del de cuius ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, e, in tale ultimo caso, se sia o meno necessaria, rispetto alla confisca, la declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione, prevista dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
hanno espresso i seguenti principi di diritto:
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare di cui all'art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle del codice civile.
Nell'ipotesi in cui l'azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius, per essere stati fittiziamente trasferiti a terzi.
Nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi dell'art. 177 ss. c.p.p., bensì un'omissione rimediabile, anche d'ufficio , con la procedura ex art. 130 c.p.p.
Le presunzioni di fittizietà previste dall'art. 26, comma 2, d.lgs. cit.si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori.
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