Individuazione dei beni da sottoporre a sequestro

Ciro Santoriello
20 Aprile 2017

A chi spetta individuare i beni da sottoporre a sequestro per equivalente? Contestualmente all'affermarsi, nelle nostre aule di giustizia, del ricorso all'istituto della confisca per equivalente e prima ancora del sequestro preventivo per equivalente a fini di confisca, è insorto un problema che ...

A chi spetta individuare i beni da sottoporre a sequestro per equivalente?

Contestualmente all'affermarsi, nelle nostre aule di giustizia, del ricorso all'istituto della confisca per equivalente e prima ancora del sequestro preventivo per equivalente a fini di confisca, è insorto un problema che pare ben lungi da trovare una soluzione ovvero a chi competa l'individuazione dei beni da sottoporre a vincolo.

Il tema, com'è evidente, è tutt'altro che irrilevante posto che una non attenta determinazione del valore dei beni che possono essere oggetto di sequestro e confisca potrebbe determinare una significativa ed ingiustificata lesione dei diritti dell'indagato, il quale potrebbe vedersi privato di una parte significativa del patrimonio in maniera ingiustificata nella misura in cui i beni oggetto del provvedimento ablatorio abbia un valore superiore a profitto che egli stesso abbia ricavato dall'illecito commesso.

Sul punto si confrontano due orientamenti. Il primo ritiene che in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Cass., Sez. III, n. 37848 del 7 maggio 2014, Chidichimo; Cass., Sez. II, n. 24785 del 12 maggio 2015, Monti e altri; Cass., sez. II, n. 36464 del 21 luglio 2015, Armeli e altro).

Un altro orientamento - che viene più frequentemente ribadito in tempi recenti - ritiene invece che, ribadito come il valore delle cose sequestrate debba essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito, la stima dei singoli beni deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca (Cass., Sez. III, n. 42639 del 26 settembre 2013, Lorenzini; Cass., sez. III, n. 3260 del 04 aprile 2012, Currò; Cass., sez. III, n. 31742 del 28 marzo 2013, Senzacqua). In quest'ultimo caso, è evidente che dovendo il giudice operare la stima dei beni da sottoporre al vincolo sarà lui a dover individuare quelli da sequestrare.

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