Niente espulsione per lo straniero che convive con una cittadina italiana
20 Ottobre 2016
La Corte di cassazione, Sezione I penale, con sentenza n. 44182 depositata il 18 ottobre 2016, ha accolto il ricorso proposto da uno straniero contro il provvedimento emesso dal tribunale di Torino che rigettava l'opposizione proposta dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva decretato la sua espulsione dal territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 286/1998. Nel suo ricorso l'imputato lamentava che il tribunale di Torino non aveva considerato il fatto che egli vivesse da tempo in Italia con il suo nucleo familiare originario ed in particolare che convivesse more uxorio con cittadina italiana. I giudici di legittimità , data l'entrata in vigore della legge 76/2016, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, ritengono di dover superare l'orientamento maggioritario presente in giurisprudenza secondo il quale la semplice convivenza more uxorio non è ostativa alla espulsione ai sensi dell'art. 16, cit. Con la legge sulle unioni civili infatti sono state riconosciute dall'ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra gli eterosessuali. Orbene la finalità perseguita dal Legislatore con tale nuova regolamentazione è quella di parificare, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente, e questo attraverso l'introduzione, a fianco del matrimonio regolamentato dagli artt. 82 e ss. c.c., del c.d. contratto di convivenza. La legge inoltre […] ha cura di stabilire il principio generale che, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine “coniuge” questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita ad un'altra con il contratto di convivenza. Per tali ragioni la prima Sezione penale ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato affermando il seguente principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione. |