Patrocinio a spese dello Stato: soglie di reddito più alte per il penale rispetto al civile
20 Novembre 2015
Non è irragionevole differenziare le soglie di reddito, tra processo civile e processo penale, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela connesse all'esercizio dell'azione penale. La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 237, depositata il 19 novembre, non fondata la questione costituzionale sollevata con riferimento al combinato disposto degli articoli 76, comma 2, e 92 d.lgs. 113/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) come riprodotto nel d.P.R. 115/2002. Per la Corte va confermata la diversità fra gli interessi civili e le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio della azione penale, non già per una gerarchia di valori fra gli uni e le altre ma soltanto per una loro indubbia distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (in particolare, le ordinanze n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005). Le peculiarità che caratterizzano il processo penale rispetto ai procedimenti civili o amministrativi – significative al punto da aver indotto il legislatore costituzionale a contrassegnare, nell'art. 111 Cost., in termini di marcata specificità le caratteristiche del giusto processo penale rispetto a quelle degli altri processi – non possono non corrispondere ai connotati che caratterizzano l'azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi. |