Offerta di denaro al consulente tecnico del P.M. nella fase delle indagini preliminari
21 Febbraio 2017
Quale è il delitto ipotizzabile nel caso di offerta di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di evitare una consulenza tecnica sfavorevole, nell'ipotesi in cui lo stesso, nella fase delle indagini preliminari, abbia ricevuto incarico, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., di ricostruire la dinamica di un sinistro, e di fornire un parere sulle eventuali persone coinvolte nella veste di responsabili?
Il quesito in questione ha posto problemi di natura interpretativa, sostanzialmente dovuti alla qualifica soggettiva rivestita dal consulente tecnico nominato dall'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, esaminati dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 51824/2014. Tale qualifica, aveva fatto si che si ravvisasse in un primo momento in capo ai soggetti attivi, la fattispecie di cui all'art. 319-ter c.p., qualificazione giuridica sulla base della quale era stata ottenuta dal pubblico ministero un'ordinanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari. Tale ordinanza era poi stata annullata in sede di riesame, avendo il tribunale ravvisato la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p. La Corte di cassazione, di diverso avviso ritenne invece essersi perfeziona, seppur nella forma del delitto tentato, l'ipotesi della corruzione in atti giudiziari. Il pubblico ministero competente per territorio, decise di non condividere l'impostazione della suprema Corte e contestò agli indagati la diversa fattispecie di cui all'art. 377 c.p., impostazione che fu condivisa dal Gup in sede di giudizio abbreviato ma che fu riformata in sede di appello, e riconfigurata nella fattispecie di cui all'art. 322 c.p. A tali divergenze interpretative, la Sesta Sezione penale della suprema Corte di Cassazione pose rimedio con l'ordinanza n. 12901 del 14 marzo 2013, con la quale rimetteva alle Sezioni unite la questione, sul presupposto di un potenziale contrasto di giurisprudenza, questione riassumibile nei seguenti termini: se sia configurabile il reato di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza. Secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione, va dapprima specificato che il dovere del consulente tecnico è quello di fornire un parere su questioni di cui è esperto, sotto forma di enunciati valutativi di natura tecnico scientifica, che possono essere considerati falsi quando siano in contrasto con criteri di valutazione indiscussi ed indiscutibili o quando siano fondati su false premesse, potendo quindi questi essere sussunti nella formula testimoniale del vero o falso, anche trattandosi di valutazioni tecniche e non di fatti, quindi potenzialmente integranti profili di falso ideologico, secondo la formula contenuta nell'art. 373 c.p.(falsa perizia o interpretazione) Sicché, sulla base delle riassunte considerazioni, i giudici delle Sezioni unite del supremo Collegio, in considerazione della fase processuale in cui venga perfezionata l'offerta di denaro od utilità non accettata, hanno evidenziato come la disposizione di cui all'art. 377 c.p. (Intralcio alla giustizia), possa configurarsi sia in combinato disposto con l'art. 372 c.p., qualora il consulente abbia già assunto la qualità di teste, sia con quella di cui all'art. 371-bis c.p. qualora lo stesso non abbia ancora assunto tale qualità, secondo il seguente enunciato: L'offerta o la promessa di denaro od altra utilità al consulente tecnico del Pubblico Ministero finalizzata a influire sul contenuto della consulenza integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 c.p. in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis o 372 c.p. |