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Daspo al bagarino: misura necessaria per la prevenzione di episodi violenti

Redazione Scientifica
21 Marzo 2017

Le modalità di vendita dei titoli di accesso alla competizione sportiva e il rigoroso controllo sulle stesse costituiscono un importante tassello di prevenzione contro la violenza in occasione delle competizioni sportive, pertanto non collide con gli artt. 13 e 16 Cost. la previsione che ...

Le modalità di vendita dei titoli di accesso alla competizione sportiva e il rigoroso controllo sulle stesse costituiscono un importante tassello di prevenzione contro la violenza in occasione delle competizioni sportive, pertanto non collide con gli artt. 13 e 16 Cost. la previsione che ammette anche i c.d. bagarini tra i destinatari del divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui all'art. 6 l. 401/1989.

Secondo quanto affermato dal supremo Collegio (sentenza n. 13098/2017), infatti, con l'introduzione dell'art. 1-sexies, comma 1, d.l. 28/2003 (conv. con modif. l. 88/2003) – che prevede l'applicazione del Daspo a chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima – il Legislatore vuole prevenire, ovvero sanzionare, situazioni potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico, diverse e ulteriori rispetto a quelle “tradizionali” già prese in considerazione dall'art. 6 l. 401/1989; intervenendo così anche sui “profili organizzativi” dell'evento al fine di garantire una corretta gestione dei titoli di accesso all'impianto.

Per la Corte, una regolare modalità di vendita dei biglietti rileva ai fini della prevenzione di episodi violenti o potenzialmente turbativi dell'ordine pubblico e della sicurezza con riferimento alla necessità di tenere separati i tifosi delle due squadre avversarie e al divieto che un unico soggetto disponga di un numero elevato di biglietti. Pertanto, anche le condotte dei c.d. bagarini meritano l'imposizione di un provvedimento amministrativo e di una misura di prevenzione atipica che garantiscano che il soggetto non si troverà nelle zone adiacenti all'impianto sportivo in occasione degli incontri.

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