Notificazione del decreto di perquisizione e sequestro all'imputato detenuto per altra causa
24 Aprile 2017
La notificazione del decreto di perquisizione e sequestro con contestuale informazione di garanzia nei confronti di persona che risulti detenuta per altra causa, può ritenersi validamente eseguita presso la residenza mediante consegna a mani di genitore convivente? L'eventuale nullità dell'atto quali conseguenze comporta?
L'art. 156 c.p.p. dispone che le notificazioni all'imputato detenuto (al quale è equiparato l'indagato detenuto) siano eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona: il comma 4 della norma predetta prevede espressamente che le disposizioni precedenti si applicano anche quando risulti dagli atti che l'imputato (o l'indagato) è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione. Coerentemente al disposto normativo, la Corte di cassazione ha ritenuto invalida la notifica ad imputato detenuto eseguita nei modi ordinari quando lo stato di detenzione è noto al giudice procedente (Cass. Sez. VI, 5 maggio 2015, n. 18628). Laddove, poi, la notizia risultante dagli atti non sia certa, l'autorità procedente potrà compiere accertamenti mediante il centro elettronico dell'amministrazione penitenziaria. Deve quindi ritenersi che la notificazione del decreto di perquisizione e sequestro e della contestuale informazione di garanzia sia affetta da nullità. Passando alla natura e alle conseguenze della predetta nullità, occorre preliminarmente ricordare che la nullità di una notificazione non può essere classificata in quanto tale ma deve essere rapportata all'atto da notificare; inoltre, la nullità della notificazione non comporta necessariamente la nullità dell'atto: nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro resta dunque valido e autorizza l'attività compiuta dalla polizia giudiziaria presso la residenza della persona sottoposta alle indagini. Si osservi, per questo profilo, che le perquisizioni e i sequestri rappresentano tipici atti "a sorpresa" rispetto ai quali non sussiste alcun diritto al preavviso, cosicchè la notificazione del decreto ha l'esclusiva funzione di consentire il controllo ex post in sede di eventuale riesame (la proposizione del quale, infatti, non sospende l'esecuzione del provvedimento: art. 322, comma 2, c.p.p.). In questa prospettiva, la mancata notifica all'indagato nel luogo di detenzione, non rende nullo il decreto di sequestro ma ha l'effetto di "congelare" il termine per il deposito dell'eventuale richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. atteso che, in ragione della sua condizione, egli non può aver avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (art. 324, comma 1, c.p.p.). Ragionamento analogo vale per la nullità della notificazione riferita all'informazione di garanzia: uno stabile orientamento giurisprudenziale afferma infatti che non è necessario il previo invio dell'informazione di garanzia per gli atti di ricerca della prova, tra i quali perquisizione e sequestro, per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (Cass. Sez. unite, 23 febbraio 2000, n. 7; più recentemente: Cass. Sez. II, 10 giugno 2008, n. 25694). Certo, laddove l'indagato non sia stato presente all'atto non viene meno l'obbligo per il P.M. di curare il tempestivo inoltro dell'informazione di garanzia, l'invalida notifica della quale determina, ai sensi dell'art. 369-bis c.p.p., la nullità degli atti successivi: trattasi peraltro di nullità generale a regime intermedio che, per il combinato disposto degli artt. 180 e 182 c.p.p. dovrà essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto. Non pare superfluo aggiungere che la giurisprudenza ha escluso la proponibilità della relativa eccezione in sede di riesame, ben potendo la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie o richieste (Cass. Sez. II, 19 marzo 2003, n. 8112). Quanto ora esposto suggerisce di estendere la riflessione all'ipotesi in cui il decreto di perquisizione e sequestro sia stato emesso in via d'urgenza dal PM ai sensi del comma 3-bis dell'art. 321 c.p.p. In questo caso il P.M. dovrà richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro: vi è quindi un "atto successivo" che verrà colpito da nullità derivata nel caso in cui risulti viziata o del tutto omessa la notificazione dell'informazione di garanzia contestualmente o successivamente alle operazioni di perquisizione e sequestro. Tale nullità potrà essere validamente eccepita anche in sede di riesame, considerato che la brevità del termine per la convalida mal si concilia col deposito anticipato di memorie o richieste, con la conseguente dichiarazione di nullità della convalida e la perdita di efficacia del sequestro. |