In G.U. il decreto antiriciclaggio di attuazione della IV direttiva

Redazione Scientifica
21 Giugno 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta uficiale n. 140 del 19 giugno (supplemento ordinario n. 28) il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (Ue) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ...

È stato pubblicato sulla Gazzetta uficiale n. 140 del 19 giugno (supplemento ordinario n. 28) il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di Attuazione della direttiva (Ue) 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recante modifica delle direttive 2005/60/Ce e 2006/70/Ce e attuazione del regolamento (Ue) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (Ce) n. 1781/2006.

Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 4 luglio, è intervenuto sulla disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2007, apportando modifiche sensibili e dettando, con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tra le novità introdotte, si segnalano il rafforzamento del ruolo della direzione antimafia e antiterrorismo e il riordino delle sanzioni amministrative; in attuazione della direttiva, si è previsto un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Società: l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva. In tema di comunicazioni, il nuovo art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust) del d.lgs. 231/2007, come modificato dal decreto, prevede che le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione al registro delle imprese, ex art. 2188 c.c., avranno l'obbligo di comunicare le informazioni attinenti ai propri titolari effettivi (con modalità ancora da definirsi, per mezzo di apposito decreto del Mef e del Mise). L'omessa comunicazione viene punita con le sanzioni di cui all'art. 2630 c.c.

Il successivo art. 22 specifica che «le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati»: tali informazioni sono acquisite a cura degli amministratori, «sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente», nonchè dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Il socio che si rifiuti di fornire agli amministratori le informazioni richieste perde il diritto di voto in assemblea e le delibere eventualmente assunte con il suo voto determinante sono impugnabili ex art. 2377 c.c.

Trust. Confermata l'istituzione di un registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust; inoltre, i fiduciari di trust espressi, disciplinati dalla l. 364/1989, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust.

Fonte: ilSocietario.it

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