Notifiche ai consegnatari e decorrenza degli effetti

Genziana Leto
21 Luglio 2015

Nel caso di prima notifica all'imputato non detenuto eseguita mediante consegna a mani del portiere, l'ufficiale giudiziario invia al destinatario effettivo dell'atto raccomandata A/R con cui comunica che gli è stato notificato un atto. I termini per il destinatario cominciano a decorrere dalla consegna dell'atto al portiere ovvero dalla ricezione della raccomandata? La Cassazione ha definitivamente chiarito che gli effetti delle notificazioni cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata.

Nel caso di prima notifica all'imputato non detenuto eseguita mediante consegna a mani del portiere, l'ufficiale giudiziario invia al destinatario effettivo dell'atto raccomandata A/R con cui comunica che gli è stato notificato un atto. I termini per il destinatario cominciano a decorrere dalla consegna dell'atto al portiere ovvero dalla ricezione della raccomandata?

La Cassazione ha definitivamente chiarito che gli effetti delle notificazioni cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata.

Il principio esposto, peraltro ormai sancito dall'art. 157, comma 3, c.p.p., trova applicazione anche per le notificazioni a mezzo posta, atteso che “l'art. 7 della legge 890/1982, come modificato dalla legge 31/2008, prevede che, nel caso in cui il plico non venga consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale deve dare notizia al predetto dell'avvenuta notificazione, mediante lettera raccomandata” (Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2011, n. 5442).

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