Omesso avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato: nullità assoluta o intermedia?

21 Luglio 2015

Nel procedimento di sorveglianza l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio che tipo di nullità determina? La risposta al quesito è stata di recente data dalle Sezioni unite della Cassazione.

Nel procedimento di sorveglianza l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio che tipo di nullità determina?

La risposta al quesito è stata di recente data dalle Sezioni unite della Cassazione le quali hanno fornito il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di sorveglianza, la mancata notifica al difensore di fiducia – del quale è necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza – dell'avviso di udienza in camera di consiglio integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p.”. Ciò anche se l'udienza si svolga in presenza del difensore d'ufficio, in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione ex officio di un altro avvocato, di cui è irrilevante l'assistenza effettiva.

Nel caso di specie l'udienza si celebrava ugualmente senza che nulla fosse eccepito o rilevato dal difensore d'ufficio. L'imputato ricorreva personalmente per cassazione eccependo la nullità del provvedimento conclusivo poiché al difensore di fiducia non era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza.

Le Sezioni unite, valorizzando il carattere fiduciario della difesa, hanno aderito all'orientamento in forza del quale “può parlarsi di assenza della difesa tecnica non solo nei casi in cui all'udienza non partecipi alcun difensore (di fiducia o d'ufficio), ma anche qualora il difensore, non presente in quanto non avvisato, venga sostituito dal difensore d'ufficio. Non esiste equipollenza tra il difensore di fiducia e quello d'ufficio, non potendosi privare la persona interessata di scegliere un avvocato di sua fiducia” (Cass. pen., Sez. un., 26 marzo 2015, n. 24630).

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