Ancora sui prelievi biologici coattivi per accertare l'omicidio e le lesioni stradali
21 Luglio 2016
Abstract
La l. 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto nel nostro ordinamento i delitti di omicidio e lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.). A corredo delle nuove fattispecie, il Legislatore ha introdotto anche alcune novità di tipo processuale. La più rilevante è senza dubbio la possibilità di eseguire prelievi biologici coattivi per accertare i nuovi reati, sia mediante accertamento tecnico durante le indagini preliminari (art. 359, comma 3-bis, c.p.p.), sia mediante perizia nel corso del dibattimento (art. 224-bis, comma 1, c.p.p.). Tuttavia, non è chiaro se la matrice ematica – la più rilevante e utile per gli accertamenti de quibus – sia ricompresa o meno nel materiale biologico prelevabile contra voluntatem. Il prelievo coattivo di campioni biologici
La matrice biologica elettiva per accertare lo stato di ebbrezza o lo stato di stupefazione del conducente è il sangue, la cui analisi consente non soltanto di verificare la presenza di alcool o droga nell'organismo dell'interessato ma anche di stimare l'attualità d'uso della sostanza stupefacente o psicotropa. Qualora l'interessato sia consenziente, il prelievo può essere eseguito per qualsiasi reato (anche una contravvenzione), non occorre che sia indispensabile a fini probatori, essendo sufficiente la sua pertinenza investigativa e non sono previste sanzioni processuali, né è regolamentata la distruzione del campione biologico (v. art. 72-quater disp. att. c.p.p.). Viceversa, in assenza del consenso della persona da sottoporre a prelievo, occorre una espressa previsione di legge che regoli i casi e i modi dell'atto e un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che autorizzi il prelievo, in ossequio alla duplice riserva (di legge e di giurisdizione) di cui al capoverso dell'art. 13 Cost. Infatti, secondo la Consulta, il prelievo ematico coattivo non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima parte, invade la sfera corporale della persona, pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità (cass.sent. n. 238/1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224, comma 2, c.p.p., nella parte in cui concedeva al giudice la facoltà di disporre, nell'ambito di operazioni peritali, misure incidenti sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi). Per colmare il vuoto normativo censurato dai giudici delle leggi, la l. 30 giugno 2009, n. 85, di ratifica ed attuazione del trattato di Prüm, ha introdotto l'art. 224-bis c.p.p. che, nell'ambito della perizia, consente al giudice, in mancanza di consenso della persona interessata, di disporre, anche d'ufficio, con ordinanza motivata, l'esecuzione coattiva di prelievi di campioni biologici e accertamenti medici, qualora sia indispensabile per la prova dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari, l'art. 359-bis c.p.p., anch'esso introdotto dalla legge del 2009, consente l'esecuzione coattiva dei prelievi biologici e degli accertamenti medici anche al pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, o, nei casi d'urgenza, da parte del pubblico ministero con provvedimento soggetto a convalida del giudice. La suddetta disciplina era circoscritta ai procedimenti aventi ad oggetto delitti non colposi, consumati o tentati, puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni. L'omicidio e le lesioni colpose commesse durante la circolazione stradale erano quindi estromessi dall'area operativa delle disposizioni in esame, di talché il loro accertamento era spesso condizionato dalla collaborazione dell'indagato, il cui consenso al prelievo diveniva requisito di utilizzabilità processuale dell'accertamento. Per superare tali limitazioni investigative, la l. 41/2016 è intervenuta sul primo comma dell'art. 224-bis c.p., estendendo l'operatività della norma anche ai delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bisdel codice penale. Tuttavia, deve osservarsi che i tempi di svolgimento della perizia, anche se disposta in incidente probatorio (l'art. 392, comma 2, c.p.p. richiama l'art. 224-bis c.p.p.), non sono compatibili con l'urgenza imposta dall'accertamento dello stato di ebbrezza o di stupefazione, la cui fruttuosità è legata ai brevi tempi di metabolizzazione dell'alcool e della droga. Ben più utile potrebbe essere, invece, l'inclusione dei delitti di omicidio e lesioni personali stradali nell'area applicativa dell'art. 359-bis c.p.p. (che richiama l'art. 224-bis c.p.p.), che attribuisce all'iniziativa del pubblico ministero il prelievo coattivo. In particolare, per consentire un intervento ancora più rapido ed efficace degli organi investigativi, la riforma è intervenuta anche sulla predetta norma, aggiungendovi un nuovo comma 3-bis, che ripropone, per il prelievo biologico coattivo, lo schema procedurale del prelievo a fini di identificazione di cui all'art. 349, comma 2-bis, c.p.p. La nuova disposizione prevede, infatti, che, nei casi di urgenza (ossia se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini), qualora si proceda per i delitti di omicidio o lesioni personali stradali e il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'autorizzazione del pubblico ministero all'esecuzione coatta dei prelievi e degli accertamenti può essere data anche oralmente e successivamente confermata per iscritto. La ratio di tale opzione legislativa risiede nella necessità di preservare l'utilità pratica degli accertamenti in parola, destinata inevitabilmente a scemare con il passare del tempo. Tuttavia, occorre rilevare che i prelievi consentiti dall'art. 224-bis c.p.p., sul punto non interpolato dalla novella del 2016, riguardano esclusivamente capelli, peli e mucosa del cavo orale, di talché si è subito posto il problema se sia possibile imporre coattivamente il prelievo ematico, essendo il sangue, come già detto, la matrice biologica più affidabile per accertare l'assunzione di alcool o di droga e l'attualità d'uso della sostanza stupefacente. La tesi che ammette il prelievo coattivo di sangue
Secondo alcune procure della Repubblica (es. Torino e Roma), per l'accertamento dei reati di omicidio e lesioni personali stradali sarebbe possibile eseguire prelievi ematici coattivi ai danni dei conducenti. Si osserva, infatti, che il nuovo comma 3-bis dell'art. 359-bis c.p.p. configura una fattispecie autonoma che riguarda espressamente le indagini relative ai delitti di omicidio e lesioni personali stradali ed opera nei casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria accompagnano l'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento, procedendo coattivamente alle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Se tale è il presupposto investigativo, i prelievi e gli accertamenti citati dalla nuova disposizione non possono che essere quelli che il codice della strada prevede per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di stupefazione da droga – ossia il prelievo di sangue – dato che altrimenti non vi sarebbe stata la necessità di una previsione normativa specifica. Del resto, si osserva, una diversa interpretazione, che estromettesse dall'area di operatività della nuova previsione i prelievi ematici, neutralizzerebbe gli effetti della riforma, depotenziandone gli effetti, poiché gli accertamenti de quibus rappresentano sovente l'unico mezzo investigativo per accertare la sussistenza del reato. Si ritiene, inoltre, che i prelievi ematici possano comunque rientrare nel genus accertamenti medici di cui parlano gli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p. La tesi che esclude il prelievo coattivo di sangue
Altre procure della Repubblica (es. Trento) sostengono, invece, che il nuovo comma 3-bis dell'art. 359-bis c.p.p. configuri una species del genus accertamento tecnico coattivo disciplinato ai commi precedenti, con relativa applicazione delle norme ivi richiamate, fra le quali rientra anche l'elencazione dei materiali biologici prelevabili contenuta nell'art. 224-bis c.p.p. Inoltre, si osserva che l'elencazione contenuta nell'art. 224-bis c.p.p. deve ritenersi tassativa perché altrimenti si avrebbe un vulnus sul piano della riserva di legge prevista dall'art. 13, comma 2, Cost. Dunque, operando la garanzia della riserva assoluta di legge e non essendo determinati i casi e le modalità del prelievo ematico coattivo, il giudice e il pubblico ministero non potrebbero disporlo né nei confronti dell'indagato né nei confronti di terzi. Ne consegue che la matrice ematica potrà essere utilizzata per l'accertamento dei reati di omicidio e lesioni personali stradali solo in caso di consenso dell'interessato al prelievo oppure quando il prelievo ematico è stato eseguito dal personale ospedaliero esclusivamente per motivi clinici nell'ambito dei normali protocolli medici di pronto soccorso, perché in tali casi la polizia stradale si limita a richiedere soltanto che l'accertamento venga effettuato analizzando i reperti già acquisiti per ragioni di cura del soggetto coinvolto nel sinistro stradale. In conclusione
delitti di omicidio e lesioni stradali risponde verosimilmente alla volontà storica del Legislatore e consente al nuovo strumentario investigativo di operare efficacemente. Tuttavia, è dubbio che l'intenzione del Legislatore si sia tradotta in un prodotto normativo al riparo da censure di costituzionalità. Non vi è dubbio, come ricordato dalla Consulta, che nella materia dei prelievi ematici coattivi operi la doppia riserva di legge e di giurisdizione sancita dall'art. 13, comma 2, Cost., di talché è necessario che l'intervento di asportazione del materiale biologico sia non solo tassativamente previsto dalla legge nell'an e nel quomodo ma anche sorretto da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Ora, nel caso di specie, il tipo di operazione eseguibile coattivamente è descritta dal legislatore con l'espressione necessario prelievo o accertamento. Si tratta di una locuzione oltremodo generica, di per sé senz'altro insufficiente a rispettare il principio di tassatività enucleato dall'art. 13, comma 3, Cost. Tuttavia, un contributo di determinatezza può essere offerto dalla prima parte della disposizione in esame, ove vengono descritti i presupposti di applicabilità dei prelievi in esame. Infatti, affinché il conducente possa essere accompagnato presso il più vicino presidio ospedaliero e ivi sottoposto a prelievo o accertamento forzoso occorre che egli si sia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La lettura congiunta delle due previsioni rende evidente che il prelievo eseguibile contro la volontà dell'interessato non è genericamente un qualsiasi prelievo che possa conseguire risultati utili alle investigazioni, bensì un prelievo che appaia ex ante necessario ad accertare lo stato di ebbrezza alcolica o di stupefazione da droga al momento della conduzione del veicolo. Il vincolo di scopo previsto in rapporto all'attività di prelievo e accertamento sembra dunque legittimare l'esecuzione di prelievi di sangue coattivi. Resta tuttavia il dubbio che la formulazione della norma sia affetta da un deficit di determinatezza, in quanto lascia in ombra il quomodo delle operazioni in parola, salvo ritenere che la norma contenga un implicito rinvio alle modalità operative disciplinate dal codice delle strada e dalla normazione secondaria (regolamento di esecuzione, circolari, ecc.), che tuttavia porrebbe un problema di gerarchia delle fonti integrative della riserva costituzionale. In definitiva, non rimane che attendere le prime decisioni della Magistratura per capire quale linea esegetica si consoliderà nella prassi, anche se è auspicabile sin d'ora un intervento della Consulta per stimare la tenuta costituzionale del nuovo strumento investigativo. |