Sulla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo decide il tribunale del riesame
21 Settembre 2016
Le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame. Le Sezioni unite hanno così risolto la questione sollevata dalla quinta Sezione penale con ordinanza del 4 maggio 2016, n. 21419 (vedi CAMPOLI, La competenza funzionale in merito all'impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo) se le questioni attinenti all'impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo possano essere proposte dal Tribunale del riesame nell'incidente cautelare ovvero se la competenza funzionale a deciderle sia devoluta al giudice dell'esecuzione civile una volta che, passata in giudicato la sentenza penale di condanna, il sequestro conservativo si converta in pignoramento. |