Smaltimento di rifiuti non corretto, se occasionale opera la tenuità del fatto
21 Ottobre 2015
Può trovare applicazione l'istituto della particolare tenuità del fatto (e la conseguente non punibilità) in relazione al reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 quando i rifiuti non siano pericolosi e la condotta dell'imputato sia meramente occasionale. È quanto dichiarato dai giudici della III Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza depositata il 19 ottobre 2015, nei confronti di un'azienda che si era avvalsa delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento non regolarmente iscritte all'albo ex art. 212, d.lgs. 152/2006. A tal proposito la Corte precisa che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il reato è stato comunque posto in essere poiché chi conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo. |