Il ritardo dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari
21 Ottobre 2016
Cosa accade se le intercettazioni disposte d'urgenza vengano convalidate in ritardo o se il provvedimento di autorizzazione alla proroga sia adottato successivamente alla scadenza del termine?
Quando la convalida non interviene tempestivamente l'intercettazione, secondo quando previsto dall'art. 267, comma 2, c.p.p., non può essere proseguita. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che la tardività del provvedimento giudiziale di convalida del decreto, con cui il pubblico ministero dispone nei casi di urgenza l'intercettazione, rende inutilizzabili soltanto i risultati delle operazioni già compiute e non anche i risultati delle operazioni di intercettazione successive (Cass. pen., Sez. II, 16 maggio 2007, n. 26500). In tali casi, la convalida tardiva viene configurata come una nuova "autorizzazione", utile a legittimare la prosecuzione dell'attività investigativa, sempre che il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via d'urgenza da parte del pubblico ministero abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dal primo comma dell'art. 267 c.p.p. (Cass. pen., Sez. I, 10 aprile 2001, n. 28293). Analogamente, in caso di proroghe di autorizzazioni tardive, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora la legittimità delle captazioni venga interrotta per un breve periodo, per motivi attinenti al non rispetto delle regole per le proroghe delle intercettazioni, ciò non significa che quando tornano ad essere rispettate le regole dei decreti di autorizzazione questi non legittimo le intercettazioni future, poiché la proroga non tempestiva dell'autorizzazione di conversazioni legittima le operazioni per il futuro, operando come una nuova autorizzazione (Cass. pen., Sez I, 29 marzo 2011, n. 15818). |