Il ripristino della misura cautelare caducata per ragioni formali richiede l’eccezionalità delle esigenze cautelari
21 Novembre 2016
La Corte di cassazione, Sezione II, in occasione di un ricorso avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame di Perugia aveva respinto il riesame proposto contro l'ordinanza del Gip che aveva applicato nuovamente la misura cautelare nonostante la dichiarazione di inefficacia della prima ordinanza applicativa dovuta al ritardo della trasmissione degli atti, ribadisce come debba essere valutata la sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall'art. 309, comma 10, c.p.p. L'eccezionalità del quadro cautelare richiesta per il ripristino ex art. 309, comma 10, c.p.p. della misura cautelare caducata per ragioni formali intende la rilevazione di una intensità cautelare del tutto straordinaria […] Pertanto gli elementi indicativi del pericolo di reiterazione, ovvero la personalità dell'accusato e le sue concrete condizioni di vita, devono esprimere un elevatissimo, non ordinario, pericolo di ricaduta nel delitto che giustifichi la reiterazione della tutela. Nel caso di specie, sottoposto all'esame dei giudici di legittimità, invece, il collegio territoriale si è limitato ad evidenziare la gravità concreta del fatto, lo stato di tossicodipendenza dell'indagato e i precedenti dello stesso ovvero un quadro cautelare “ordinario”, laddove per la reiterazione della misura occorre invece la rilevazione di un pericolo “straordinario”, che impone una reazione cautelare eccezionale e giustifichi, conseguente, la rinnovazione della misura divenuta inefficace. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata.
Sulla legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, c.p.p. vedi Il divieto di reiterazione della misura cautelare dopo la perdita di efficacia passa indenne il vaglio costituzionale. |