Il detenuto ha diritto a comparire in udienza di riesame solo se ha presentato la richiesta
21 Dicembre 2015
La Cassazione penale, Sezione I, con sentenza depositata il 17 dicembre 2015, si esprime per la prima volta sulla disciplina del riesame (art. 309 c.p.p.) come modificata dall'art. 11 della l. 47/2015. Dichiarando infondato il ricorso presentato, i giudici di legittimità spiegano che, a seguito delle modifiche normative il soggetto sottoposto a misura cautelare personale coercitiva ha il diritto di comparire all'udienza camerale fissata per la trattazione, anche se trattenuto fuori dal distretto. Tale diritto però è subordinato, come esprime chiaramente il comma 8-bis dell'art. 309 c.p.p., alla formulazione specifica della volontà di esercitarlo nell'atto di richiesta del riesame. Pertanto non potrà più farsi alle disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, c.p.p. e 101 disp. att. c.p.p. Nessuna lesione dei diritti del detenuto in quanto l'imputato (o indagato) ha la possibilità di esporre le sue ragioni in sede di interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p. pochi giorni prima dell'udienza di riesame. La norma in esame, si legge in motivazione, riveste una sua precisa coerenza, in quanto appare finalizzata a dirimere ogni incertezza, eliminando la relativa discrezionalità in capo ai giudici de libertate, in ordine alla individuazione della concreta nozione di “tempestività” (della richiesta di comparire), sulla quale la giurisprudenza di questa Corte è stata, finora, costretta a intervenire per individuare il punto di bilanciamento tra il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente e la necessità di rispettare le caratteristiche di snellezza e celerità del rito e di assicurare che l'esito del procedimento non sia influenzato da condotte maliziose o non giustificate. Precisa infine la Corte che è da ritenersi esclusa da tali novità legislative, la disciplina di partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo di cui all'art. 146-bis disp. att. c.p.p. per i detenuti indagati per i reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o sottoposti al regime penitenziario particolare di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione del suo carattere di sotto-sistema normativo speciale. |