Offese al pubblico ufficiale presso istituto penitenziario. Sussiste il reato di oltraggio?
21 Dicembre 2016
Ai fini della configurazione del reato di oltraggio al pubblico ufficiale l'istituto penitenziario può ritenersi luogo pubblico o aperto al pubblico?
La sentenza del 15 settembre 2016 n. 42545 della Sezione VI della Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sulla questione oggetto del quesito. Il pubblico ministero ricorreva per saltum avverso la sentenza del tribunale monocratico di F. di assoluzione nei contronti di K.S. dal reato di oltraggio al pubblico ufficiale per insussistenza del fatto. Il tribunale aveva ritenuto che la norma incriminatrice non si potesse applicare nel caso di condotta posta in essere all'interno della casa circondariale – luogo in cui venivano proferite le offese all'assistente di polizia penitenzaria da parte dell'imputato – in quanto non riteneva che la stessa potesse considerarsi luogo pubblico o aperto al pubblico. Il giudice di legittimità, nonostante non si rinvenga per la fattispecie di reato in esame specifico precedente giurisprudenziale in ordine all'interpretazione del concetto di luogo pubblico o aperto al pubblico (si segnalano due sentenze di merito tra loro contrastanti: tribunale Padova, Sez. II, 24 ottobre 2014, n. 2474; tribunale Perugia, 12 febbraio 2016, n. 153), nella sentenza citata ritiene di estendere i principi ai quali era pervenuta la giurisprudenza in casi simili. Sia in tema di intercettazioni tra presenti (Cass. pen., Sez.VI, 6 maggio 2008, n. 32851) che in tema di atti osceni (così Cass. pen., Sez. III, 29 settembre, 1977, n. 5513, ma già prima v. Cass. pen., Sez. III, 23 febbraio 1962, n. 617; conf. Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 1980, n. 4637 e Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 1983, n. 8600) il carcere viene considerato luogo aperto al pubblico. Per tali motivi la sentenza n. 42545 cit. – annullando la sentenza con rinvio – si pronuncia in tal senso: trattasi di principi quanto meno estensibili anche alla specifica figura delittuosa in esame, avuto riguardo alla finalità cui la norma incriminatrice è deputata, che è quella di salvaguardare l'onore ed il prestigio del p.u., nel momento in cui l'offesa arrecatagli durante il compimento di un atto d'ufficio e, dunque, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, travalica la persona del singolo, in quanto avvenuta alla presenza di più persone, andando ad incidere in senso deteriore sulla dignità ed il rispetto da cui deve essere circondata la pubblica funzione e sullo stesso buon andamento della P.A., per via del turbamento che ne può derivare in capo alla persona fisica. |