Depenalizzazioni: le prime applicazioni del d.lgs. 7/2016 da parte della VII Sezione della Cassazione

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2016

La Settima sezione della Corte di cassazione ha esaminato due questioni relative all'applicazione del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, sulla conservazione o meno di rilevanza penale di alcuni fatti già previsti come reati.

La settima Sezione della Corte di cassazione ha esaminato due questioni relative all'applicazione del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

  1. Una prima decisione stabilisce che conserva rilevanza penale il danneggiamento previsto dal previgente art. 635, comma 2, n. 3 c.p., in quanto il suddetto decreto non ha prodotto una generalizzata abolitio criminis delle fattispecie precedentemente incriminate ma unicamente la successione di una norma incriminatrice che ha conservato la rilevanza penale di questa (e di altre) ipotesi. (Vedi tabella).
  2. Nella stessa direzione si muove la seconda decisione, riguardante un'ipotesi di ricettazione, che mantiene rilevanza penale anche se il bene è proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 c.p., abrogato dal decreto 7/2016.
    Infatti, la provenienza da delitto del bene è elemento definito da una norma esterna (l'art. 647 c.p.) alla fattispecie incriminatrice, la cui abrogazione pertanto non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 c.p., poiché la rilevanza penale deve essere valutata con riferimento al momento in cui è avvenuta la ricezione della cosa.

ARTICOLO 635 C.P.

Danneggiamento

Testo previgente

Testo attuale

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

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