Contrasto al terrorismo. Approvati in via definitiva i nuovi reati

Redazione Scientifica
22 Luglio 2016

Il 19 luglio 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva una legge di ratifica di cinque diversi atti internazionale, volti al contrasto al terrorismo. Con tale legge vengono inoltre introdotti nel codice penale i delitti di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestroe atti di terrorismo nucleare.

Il 19 luglio 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva una legge di ratifica di cinque diversi atti internazionale, volti al contrasto al terrorismo. Con tale legge vengono inoltre introdotti nel codice penale i delitti di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestroe atti di terrorismo nucleare.

Art. 270-quinquies.1 c.p.
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni

Art. 270-quinquies.2 c.p.
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000

Art. 270-septies c.p.
Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

Art. 280-ter c.p.
Atti di terrorismo nucleare

1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies:

  1. procura a sé o ad altri materia radioattiva;
  2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso;

2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies:

  1. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
  2. Utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

3. Le pene di cui al primo e secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

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