I 3 mq. "netti" della cella sono un requisito per dare esecuzione al Mae
22 Agosto 2017
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza con cui la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di un detenuto, in ossequio al Mae, all'autorità giudiziaria romena. La sentenza annullata aveva ritenuto non sussistente alcun serio pericolo di violazione dei diritti fondamentali del condannato, giudicando sufficienti le informazioni rese dal Ministero della giustizia della Romania che aveva garantito che la probabile casa circondariale (già specificamente individuata in quella di Aliud) in cui il detenuto avrebbe scontato la pena o le eventuali altre strutture penitenziarie prevedevano uno spazio minimo individuale di 3 mq. al lordo di letto ed altri mobili.
La decisione della Corte fa perno su due valutazioni: 1. L'indagine che deve essere condotta dalla Corte di appello deve sì riguardare un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente ma, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata al fine di accertare se, nel caso concreto, il soggetto sarà sottoposto o meno ad un trattamento inumano o degradante. In particolare, le condizioni della struttura penitenziaria di probabile destinazione del ricorrente erano già state oggetto di specifica censura da parte della Corte Edu; d'altro canto, la generica indicazione del luogo di esecuzione della pena (la Casa circondariale di Aliud o altra struttura penitenziaria) contrasta con la necessità di avere informazioni "individualizzate". 2. Lo spazio minimo individuale indicato dalle autorità romene è del tutto insufficiente, avendo la Corte già da tempo affermato il principio secondo il quale, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché in base alle stesse informazioni rese dall'A.G. romena non solo non è certo in quale struttura penitenziaria il ricorrente sconterà la pena ma è certo che sarà in ogni caso scontata in condizioni inumane o degradanti, che impongono il rifiuto di consegna. |