Per verificare se la richiesta di restituzione nel termine sia stata tempestiva conta la data di spedizione
22 Settembre 2017
In presenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione «se, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, c.p.p., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo di servizio postale, debba fare riferimento alla data di spedizione o a quella di ricezione dell'atto», la Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 8805 del 15 dicembre 2016 aveva rimesso la decisione alle Sezioni unite. In particolare, l'orientamento maggioritario sosteneva che, in conseguenza dell'inapplicabilità alla istanza di restituzione nel termine della disciplina dettata per le impugnazioni, in caso di ricorso all'invio a mezzo posta dovesse farsi riferimento, per valutarne la tempestività, alla data di ricezione del plico da parte della cancelleria, in quanto l'interpretazione letterale del termine presentazione non permetterebbe di ritenervi compreso l'invio dell'istanza tramite spedizione postale Altro orientamento riteneva al contrario che, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, c.p.p., il giudice, in riferimento ad istanze presentate a mezzo di servizio postale, dovesse fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione dell'atto; la lettura data dall'orientamento maggioritario al termine presentazione era ritenuta errata, perché non considererebbe la circostanza che l'art. 175, comma 2-bis, c.p.p. non specifica che il luogo della presentazione debba essere limitato al solo ufficio giudiziario competente, come, invece attiene nel caso della previsione dell'art. 582 c.p.p. Le Sezioni unite, accogliendo tale ultimo orientamento, in precedenza minoritario, con sentenza n. 42043, depositata il 15 settembre 2017, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della verifica della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, c.p.p., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentato a mezzo del servizio postale, deve far riferimento alla data di spedizione della richiesta». |