Gestione di rifiuti non autorizzata e responsabilità della ditta di manutenzioni

23 Marzo 2016

La ditta incaricata di lavori di manutenzione presso un ente pubblico, che arbitrariamente utilizzi per lo smaltimento dei rifiuti contenitori di proprietà di un soggetto terzo cui l'ente ha conferito appalto per la gestione dei rifiuti, commette il reato di gestione di rifiuti non autorizzata?

La ditta incaricata di lavori di manutenzione presso un ente pubblico, che arbitrariamente utilizzi per lo smaltimento dei rifiuti contenitori di proprietà di un soggetto terzo cui l'ente ha conferito appalto per la gestione dei rifiuti, commette il reato di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006?

L'art. 256 del codice dell'ambiente sanziona chiunque ponga in essere un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dal medesimo codice.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la norma prevede un'ipotesi di reato ascrivibile anche a chi non eserciti professionalmente un'attività riconducibile alla gestione dei rifiuti ma comunque svolga una delle operazioni sopra indicate, sempreché non si tratti di condotta meramente occasionale (da ultimo, Cass.pen., Sez. III, 24 giugno 2014, n. 1820). Pare comunque chiaro che la sanzione penale sia diretta a colpire attività non autorizzate di gestione dei rifiuti e non già condotte individuali di abbandono o dispersione di rifiuti, che dovrebbero essere eventualmente ricondotte alla previsione del secondo comma dell'art. 256 cod. ambiente.

Si ritiene, inoltre, che viga in materia il principio secondo il quale il produttore di rifiuti è tenuto a sincerarsi della corretta gestione dei rifiuti stessi, pena l'eventuale compartecipazione negli illeciti commessi da soggetti da lui incaricati (Cass.pen., Sez. III, 2 maggio 2013, n. 39771).

Ciò premesso, non pare che nel caso di specie la condotta del manutentore sia riconducibile ad alcuna delle condotte tipizzate dall'art. 256 cod. ambiente: a prescindere dalla occasionalità del conferimento, il produttore dei rifiuti non ha illecitamente smaltito bensì consegnato per lo smaltimento i propri rifiuti ad un soggetto debitamente autorizzato a tale attività. Né, per altro profilo, si potrebbe sostenere che i rifiuti siano stati abbandonati, posto che tale condotta implica il deposito occasionale e incontrollato, su area pubblica o privata, al di fuori di qualunque catena di smaltimento.

La condotta del manutentore potrà, eventualmente, integrare un illecito contrattuale laddove egli si sia assunto l'onere di provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti.

La risposta al quesito deve quindi essere negativa.

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