Estorsione e turbativa d’asta per l’avvocato che “vende” la sua posizione di vantaggio per posticipare il pignoramento
23 Marzo 2017
Durante il procedimento esecutivo, il “mercimonio” della situazione di vantaggio, conseguente all'aggiudicazione del bene […] ,costituisce uno specifico sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e si pone in contrasto anche con il limite dell'utilità sociale imposto dall'articolo 41, comma 2, della Costituzione all'autonomia privata. Ne consegue la contrarietà a norme imperative dell'accordo concluso dal ricorrente col debitore esecutato, stante l'illiceità della causa. Il principio è stato espresso dalla Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 11979, depositata il 13 marzo 2017. I giudici di legittimità hanno così confermato la condanna, per i reati di estorsione e turbata libertà degli incanti, nei confronti di un avvocato, reo di aver negoziato e stabilito con il debitore esecutato un corrispettivo per la rinuncia all'aggiudicazione del bene oggetto di vendita. In particolare l'imputato, dopo aver ottenuto l'assegnazione di un immobile a seguito di asta indetta in una procedura esecutiva alla quale aveva partecipato “per persona da nominare”, mediante minaccia – consistita nel prospettare al debitore esecutato l'alternativa tra il versamento di € 8500 con conseguente rinuncia alla procedura o la prosecuzione della stessa sino all'aggiudicazione definitiva della stessa – aveva costretto il debitore ad accettare tale proposta, procurandosi così un ingiusto profitto con correlativo danno per il debitore oltreché turbare la regolarità del procedimento immobiliare di esecuzione. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, infatti, si è ritenuto che la stipulazione di un accordo avente ad oggetto la rinuncia all'aggiudicazione definitiva del bene non è espressione di un legittimo esercizio dell'autonomia negoziale ma risulta preclusa dalla natura stessa del procedimento di espropriazione immobiliare che non permette private intrusioni, se non nei limiti fisiologici derivanti dalla stessa funzione del processo esecutivo per espropriazione che per definizione si rivolge a soggetti estranei al processo stesso, per intercettarne l'interesse all'acquisto e realizzare così la sua finalità tipica, ossia la trasformazione del bene pignorato in denaro per la soddisfazione dei creditori nella successiva fase distributiva. Inoltre, l'aggiudicazione non fa sorgere alcuna posizione soggettiva che legittimi il suo titolare a disporne in via negoziale: la vendita forzata è diretta espressione del potere dello Stato, esercitato tramite l'organo giurisdizionale e finalizzato ad un effetto traslativo che non si riconduce allo scambio dei consensi ma ad una serie di atti, tra cui il pagamento finale del prezzo, che appartengono al procedimento. Tali elementi rendono ingiusto il profitto, considerato che, da un lato, il ricorrente non era legittimato a pretenderne l'esborso e, dall'altro, il debitore esecutato non era tenuto a versare il relativo corrispettivo. Puntualizza infatti il supremo Collegio che utilizzare un procedimento civile per scopi estranei alle sue finalità e per conseguire un risultato economico che non gli appartiene rende necessariamente ingiusto quel ricavato, in quanto ingiusto è il fine a cui la condotta tende. Il Collegio richiama altresì il principio secondo cui la minaccia quale elemento costitutivo del delitto di estorsione non è esclusa per il solo fatto che lo strumento realizzato per la realizzazione di un profitto ingiusto sia la stipulazione con la persona offesa di un negozio giuridico che assicuri una qualche utilità, precisando che nel caso specifico non vi sarebbe stata alcuna utilità per il debitore poiché l'ulteriore prolungarsi della fase di vendita avrebbe aumentato la misura degli interessi dovuti dal debitore sulla sorte capitale e, inoltre, era ben possibile che i successivi esperimenti di vendita si concludessero con un ricavo inferiore. Infine, con riferimento all'integrazione del delitto di cui all'art. 353 c.p., viene chiarito che, il turbamento può realizzarsi non solo nel momento stesso in cui la gara si svolge ma anche durante il suo complesso iter procedimentale o al di fuori di essa. Ciò che rileva è che il comportamento del soggetto agente, posto in essere mediante una delle modalità tipiche richieste dalla norma – violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti –provochi la lesione degli interessi della P.A. che sono sottesi allo svolgimento del procedimento di esecuzione forzata e, in particolare, che abbia, soltanto, influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo invece irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa. |