Utilizzabilità delle indagini avvenute dopo l'avviso di conclusione ex art. 415-bis c.p.p.

23 Maggio 2017

Sono utilizzabili le indagini compiute successivamente all'emissione da parte del pubblico pinistero dell'avviso di conclusione delle indagini? E quelle svolte, o il cui esito è pervenuto, quando il termine di indagine era ormai scaduto? Quanto al primo quesito, va osservato che l'emissione del provvedimento di cui all'art. 415-bis c.p.p. dovrebbe segnare il momento conclusivo delle investigazioni preliminari, costituendo espressione delle determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p. ...

Sono utilizzabili le indagini compiute successivamente all'emissione da parte del Pubblico Ministero dell'avviso di conclusione delle indagini? E quelle svolte, o il cui esito è pervenuto, quando il termine di indagine era ormai scaduto?

Quanto al primo quesito, va osservato che l'emissione del provvedimento di cui all'art. 415-bis c.p.p. dovrebbe segnare il momento conclusivo delle investigazioni preliminari, costituendo espressione delle determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.

Tuttavia la giurisprudenza di legittimità non sembra escludere la possibilità di compiere ulteriori investigazioni anche a seguito dell'invio del provvedimento di cui all'art. 415-bis c.p.p. purché all'esito venga notificato un nuovo avviso di conclusione delle stesse (Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 13954; in senso conforme, Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 34417) e, per distinguere il caso in esame dalla seconda ipotesi sopra formulata, purché non siano ancora decorsi gli originari termini di durata delle indagini preliminari.

Come precisato nella pronuncia da ultimo richiamata, in caso di atti compiuti successivamente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. non opera la sanzione la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407, comma 3, c.p.p. che regola il diverso caso di atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

In relazione ad indagini compiute dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.., non essendosi verificata la scadenza del termine delle indagini preliminari, non è infatti necessario fare ricorso alla procedura della proroga del termine stesso e non opera dunque la suddetta inutilizzabilità.

In simili casi, ha chiarito la Suprema Corte, è corretta la procedura di acquisizione dell'atto successivo e di notifica di un nuovo avviso di chiusura delle indagini, in quanto “una sanzione di inutilizzabilità (o anche di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p., lett. c) avrebbe colpito l'atto di cui si discute ove gli esiti dello stesso non fossero stati contestati all'imputato appunto mediante la notifica del nuovo avviso di chiusura delle indagini”.

Un eccezione all'obbligo di rinnovazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari è rappresentata dall'incidente probatorio conclusosi dopo la notifica dell'avviso in questione, essendo quest'ultimo del tutto indipendente dalla conclusione dell'investigazione preliminare (Cass. pen., Sez. II, 9 maggio 2012, n. 35829).

Nel diverso caso, invece, di investigazioni successive ai termini di durata delle indagini preliminari di cui agli art. 405 ss. c.p.p., è il terzo comma dell'art. 407 a prevederne l'inutilizzabilità.

In tal caso, tuttavia, la giurisprudenza appare costante nel ritenere che « l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma 3, c.p.p. non può essere equiparata a quella di cui all'art. 191 dello stesso codice; con la conseguenza che, con riferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine non opera il principio della rilevabilità di ufficio in ogni strato e grado del procedimento, ma il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere anche un interesse opposto alla inutilizzabilità » (Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2005, n. 32869; Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 1998, n. 2383; Cass. pen., Sez. I, 17 marzo 1992, n. 1176).

Non viene tuttavia vietata qualsiasi attività processuale ma solo « quegli atti che, per contenuto o funzione, riguardano le indagini stesse ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il p.m. non abbia ancora esercitato l'azione penale e il procuratore generale quello di avocazione, il P.M. può richiedere e il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari e, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria » (Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 12294).

Infine, riguardo agli atti compiuti prima, ma depositati successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405, non si estende ad essi la sanzione della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza (Cass. pen., Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 40409).

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