Il divieto di bis in idem prescinde dall'irrogazione di più sanzioni per lo stesso fatto
23 Giugno 2017
La Corte Edu, Sez. IV, con sentenza depositata il 13 giugno 2017, ric. n. 41788/11, Simkus c. Lituania, ha affermato che la chiusura di un procedimento per prescrizione non incide sull'applicazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 4, prot. 7, Cedu. Il principio del ne bis in idem, infatti, impone che il soggetto non possa subire più procedimenti per il medesimo fatto, a nulla rilevando che uno dei procedimenti si concluda senza irrogazione di pena ma con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Nel caso specifico, il ricorrente era stato imputato per aver insultato un addetto ai controlli di frontiera, minacciandolo di morte. Nei suoi confronti era stato aperto un procedimento amministrativo per l'illecito di vandalismo minore (hooliganism) – fattispecie depenalizzata e punita con sanzione amministrativa – e anche un procedimento penale per i reati di minaccia, ostacolo alla giustizia, disturbo della quiete e dell'ordine pubblico, oltreché oltraggio a pubblico ufficiale. Il processo penale si era concluso con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. I giudici europei, avendo accertato che il fatto oggetto dei due procedimenti era il medesimo e che la sanzione amministrativa aveva in realtà natura penale, hanno quindi riscontrato una violazione del divieto di bis idem, ritenendo che tale violazione sussiste anche nell'ipotesi in cui in uno dei procedimenti non venga irrogata alcuna sanzione, essendo sufficiente l'inizio di un ulteriore procedimento per il medesimo fatto. |