Niente favoreggiamento per il medico che presti le cure ad un soggetto colpevole di reato

Redazione Scientifica
23 Settembre 2015

La Sesta sezione penale della corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla corte di appello di Napoli nei confronti di due medici per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. Nel caso di specie un medico chiedeva al collega di intervenire per prestare cure mediche chirurgiche a domicilio nei confronti di un soggetto ferito con arma da fuoco durante un regolamento di conti.

La Sesta sezione penale della corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla corte di appello di Napoli nei confronti di due medici per il reato di favoreggiamento personale ex art.378 c.p.

Nel caso di specie un medico chiedeva al collega di intervenire per prestare cure mediche chirurgiche a domicilio nei confronti di un soggetto ferito con arma da fuoco durante un regolamento di conti.

Secondo i giudici di legittimità non sussiste il reato di favoreggiamento in quanto, sebbene in capo ai due imputati sussistesse la consapevolezza della situazione di illegalità in cui si trovava il paziente destinatario del loro intervento, “tale consapevolezza finisce ... non solo per essere indifferente … ma costituisce piuttosto supporto logico utile ad escludere la correttezza delle valutazioni in diritto rese dai giudici del merito perché definisce, con ancora maggiore chiarezza, l'immediatezza e la non procrastinabilità delle cure mediche da prestare”.

La ratio dell'art. 378 c.p. è infatti quella di punire i comportamenti di chi, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato presupposto, aiuti un terzo a sottrarsi alle ricerche delle autorità ovvero ad eluderne le indagini ma non impone alcun obbligo di favorire le suddette ricerche e indagini.

La condotta di favoreggiamento si sarebbe invece concretizzata qualora il medico avesse “prorogato” la prestazione sanitaria al di là dell'assistenza necessaria e doverosa al paziente.

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