Intercettazioni. La diversa qualificazione giuridica del fatto di reato
28 Dicembre 2016
Si possono utilizzare le intercettazioni disposte per un reato diverso?
È ormai pacifico che l'esistenza dei requisiti per disporre le intercettazioni vada valutata al momento della richiesta e, dunque, anche la sussistenza dei gravi indizi (o sufficienti, in relazione alle fattispecie di reato per cui si procede) di uno dei reati per i quali le intercettazioni sono ammesse, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., va riferita a tale momento. È stato al riguardo rilevato come il divieto previsto dall'art. 271, comma 1, c.p.p. sanzioni con l'inutilizzabilità soltanto le ipotesi di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge. Ne consegue che qualora i requisiti propri dell'attività di indagine in argomento(compresi quelli concernenti l'integrazione di un reato per cui la captazione è ammessa) sussistessero in origine, e quindi la captazione fosse stata legittimamente disposta, i risultati così ottenuti sarebbero utilizzabili in relazione al titolo di reato in cui è stata riqualificata, alla luce degli elementi raccolti, l'ipotesi delittuosa originaria, quand'anche per esso non fosse ammessa la captazione, stante l'impossibilità di estendere a casi non previsti la suddetta previsione sanzionatoria. In questo caso, infatti, non si ravvisa una violazione di alcuno specifico divieto probatorio (ex multis, Cass. pen., Sez. VI, 20 ottobre 2009, n. 50072). |