Riconoscimento delle sentenze penali straniere e statuizioni civili

24 Gennaio 2017

Quali sono le conseguenze del riconoscimento di una sentenza penale straniera per gli effetti civili? Quali le conseguenze, inoltre, in tema di competenza territoriale? La Corte di cassazione, con sentenza n. 14041 del 2 ottobre 2014, è intervenuta dettando importanti principi orientativi, concernenti le modalità di riconoscimento delle sentenze penali straniere all'interno del nostro ordinamento.

Quali sono le conseguenze del riconoscimento di una sentenza penale straniera per gli effetti civili? Quali le conseguenze, inoltre, in tema di competenza territoriale?

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14041 del 2 ottobre 2014, è intervenuta dettando importanti principi orientativi, concernenti le modalità di riconoscimento delle sentenze penali straniere all'interno del nostro ordinamento. Nel caso di specie, in particolare, si è posto l'accento su quale fosse l'effetto di tale riconoscimento in un ambito giurisdizionale, quello civile, cui spesso il giudicato penale “interno” inerisce, producendo una serie di problematiche sia applicative che interpretative.

In particolare, nella sentenza suindicata, la suprema Corte, in tema di riconoscimento di sentenze straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, parte innanzitutto dalla prospettazione di due differenti ipotesi.

La prima (art. 732 c.p.p.) attiene al caso in cui il soggetto intende far valere il giudicato penale di condanna per conseguire le proprie pretese attraverso un nuovo ed autonomo giudizio (dovendo, però, in tal caso presentare la relativa domanda alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui la sentenza straniera fa riferimento).

La seconda, invece (art. 741 c.p.p.), disciplina il caso in cui la sentenza straniere già contenga statuizioni civili, di restituzione o risarcimento, suscettibili di diretta ed immediata esecuzione. In tale ipotesi, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda alla Corte d'appello nel cui distretto dovrebbero essere fatte valere le predette statuizioni, salvo che sia stato già avviato, ad istanza della parte pubblica, un procedimento per l'esecuzione delle statuizioni penali ( dovendo in tal caso confluire, all'interno di detto procedimento, anche la domanda del soggetto interessato alle statuizioni civili).

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