In vigore le nuove misure sulla sicurezza urbana

Redazione Scientifica
24 Febbraio 2017

È stato pubblicato sulla Gazz. ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017 il decreto legge. 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Il decreto legislativo, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

È stato pubblicato sulla Gazz. ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017 il decreto legge, 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Il decreto legislativo, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Tra le novità introdotte si segnalano:

1. l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nei confronti di:

  • colui che limiti la libera accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze;
  • chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, venga colto in stato di manifesta ubriachezza (art. 688 c.p.);
  • chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.);
  • chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (art. 29 d.lgs. 114/1998).

L'ordine di allontanamento viene disposto cumulativamente alla sanzione amministrative prevista per dette fattispecie: la competenza spetta al sindaco del comune nel cui territorio sono state accertate le condotte.

Nel caso di reiterazione, il questore, ritenuto che ne possa derivare pericolo per la sicurezza, dispone con provvedimento motivato per un periodo non superiore a sei mesi il divieto di accesso ai luoghi in cui è stata realizzata la condotta.

Il divieto di accesso non può essere inferiore ai sei mesi se l'agente è un soggetto condannato con sentenza definitiva ovvero con sentenza confermata in grado d'appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o contro il patrimonio.

2. Il divieto di accesso a locali pubblici, aperti al pubblico o in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 l. 287/1991, nei confronti di persona condannata con sentenza definitiva ovvero con sentenza confermata in grado d'appello negli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti all'interno o nelle immediati vicinanze dei suddetti luoghi. Il divieto di accesso non può avere durata inferiore ai sei mesi e superiore ai cinque anni.

3. Le misure di prevenzione previste dal codice antimafia possono applicarsi, altresì, a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abbiano violato reiteramente il foglio di via nonché i divieti di frequentazione di determinati luoghi di cui al d.lgs. 14/2017.

4. Aifini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, previsti all'art. 7 del c.d. codice antimafia, possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici previste all'articolo 275-bis c.p.p.

5. In caso di condanna per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui commesso su beni immobili o mezzi di trasporto ovvero commesso da persona recidiva, il giudice può disporre l'obbligo di rispristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

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