La Corte Edu boccia il sistema delle misure di prevenzione italiano
24 Febbraio 2017
Il 23 febbraio 2017, la Grande Chambre della Corte Edu si è espressa sul caso De Tommaso c. Italia (ricorso n. 43395/09) rilevando, con rifermento alla disciplina delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti socialmente pericolosi (l. 1423/1956), una violazione dell'articolo 2, prot. 4, Cedu, a causa della mancanza di prevedibilità della legge in questione. La vicenda aveva preso avvio dall'applicazione, nei confronti del ricorrente, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il provvedimento veniva impugnato e la Corte d'appello, riconoscendo la fondatezza del ricorso, annullava con effetto ex tunc la misura di prevenzione disposta dal tribunale. Entrambi i gradi di giudizio erano decisi secondo il disposto dell'art. 4 l. 1423/1956 in camera di consiglio e non in udienza pubblica. Il ricorrente adiva la Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione degli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 § 1 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione nonché dell'art. 2 del protocollo 4 (libertà di movimento). La Grande Camera ha ritenuto non sussistere alcuna violazione con riferimento al diritto ad equo processo e al diritto ad un ricorso effettivo. Con giudizio unanime, invece, è stata rilevata la violazione dell'art. 2, prot. 4, Cedu: la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica – in particolare agli artt. 3 e 5 –, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, non è formulata in modo sufficientemente dettagliato e non definisce con chiarezza il contenuto delle misure di prevenzione che potrebbero essere applicate su un individuo. Tale legge pertanto lascia al giudice un ampio potere discrezionale, senza indicare con sufficiente chiarezza la portata di tale discrezionalità e le modalità del suo esercizio. |