Provvisionale ed estinzione del reato per prescrizione

Valentina Angeli
24 Luglio 2015

Quale è la sorte della condanna al pagamento della provvisionale in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione? La risposta al quesito proposto non può essere univoca in quanto gli effetti mutano in relazione al momento del procedimento in cui si verifica il termine di prescrizione.

Quale è la sorte della condanna al pagamento della provvisionale in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione?

La risposta al quesito proposto non può essere univoca in quanto gli effetti mutano in relazione al momento del procedimento in cui si verifica il termine di prescrizione.

La situazione più semplice si verifica quando il termine di prescrizione sia maturato prima della sentenza di primo grado ed il giudice dichiari l'estinzione del reato.

In questo caso è infatti preclusa al giudice penale qualsiasi valutazione in ordine alla responsabilità civile che, ai sensi degli artt. 538 ss. c.p.p., presuppone una sentenza di condanna. Analogamente è a dirsi per la provvisionale che l'art. 539 c.p.p. condiziona ad una condanna generica al risarcimento del danno.

Laddove sia invece il giudice dell'appello a dichiarare la prescrizione occorre tenere distinte le varie ipotesi che possono presentarsi.

In caso di assoluzione dell'imputato in primo grado, in presenza di impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il giudice può, agli effetti civili, affermare la responsabilità dell'imputato e dunque imporre allo stesso anche il pagamento di una somma a titolo di provvisionale. La giurisprudenza di legittimità è peraltro concorde nel ritenere che, in presenza di impugnazione del solo p.m di una pronuncia assolutoria, laddove nel grado successivo sia dichiarata la prescrizione del reato, non potrà essere riconosciuto alcunché alla parte civile. Ciò sul presupposto che in questo caso non sono applicabili gli istituti di cui all' art. 576 c.p.p., previsto per l' ipotesi di impugnazione della parte civile, ed all'art. 578 c.p.p., applicabile soltanto, in mancanza di impugnazione della parte civile ed a fronte di una sentenza di condanna (Cass., Sez.IV., 4 marzo 2015, n. 14014).

Pertanto, ai sensi dell' art. 576 c.p.p., allorquando la prescrizione sia maturata dopo la sentenza di primo grado ed il giudice dell'impugnazione si convinca che l'imputato andava condannato, è legittimato ad affermare la responsabilità dello stesso agli effetti civili e condannarlo al risarcimento del danno. In altri termini, l'accertamento incidentale in ordine alla responsabilità del soggetto assolto in primo grado equivale oggi per allora alla condanna di cui agli artt. 538 ss. c.p.p. e dunque è valido titolo anche per la condanna al risarcimento del danno ed al pagamento di una somma a titolo di provvisionale (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 25083).

Viceversa, nel caso di condanna in primo grado, trova applicazione l'art. 578 c.p.p. Tale norma, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, si riferisce all'ipotesi di una impugnazione dell'imputato o del P.M e dispone che, in caso di sopravvenuta prescrizione (o amnistia), per decidere agli effetti civili vi debba essere una precedente pronuncia di condanna.

In altri termini, l'art. 578 c.p.p., derogando al principio della devoluzione, esclude che l'intervenuta pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non produca effetti automatici sui capi civili della decisione (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 25083).

È dunque possibile che un soggetto condannato in primo grado e nei cui confronti sia pronunciata una sentenza di non doversi procedere per prescrizione in secondo grado, sia comunque condannato al risarcimento del danno ed al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita

Deve infine sottolinearsi come, nel caso in cui il giudice dell'appello riscontri che la prescrizione era maturata prima della sentenza di primo grado debba contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute (Cass., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 15245).

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