Nuova udienza per la correzione della sentenza viziata da errore di fatto
24 Ottobre 2016
Quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo di ricorso, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo del ricorso, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio. Questo il principio espresso dalla Cassazione penale, Sezione III, nella sentenza 44321 depositata il 19 ottobre 2016. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della IV Sezione penale della Cassazione n. 260/2015. I giudici di legittimità hanno ritenuto dover accogliere il ricorso e revocarne la sentenza impugnata in quanto viziata da nullità, non rilevata, per omessa notificazione al difensore dell'avviso della pubblica udienza. La nullità era derivata da un errore di tipo percettivo in cui era incorsa la Corte medesima che ha ritenuto compiuta la notifica ritenendo che il numero telefonico figurante nella parte retrostante dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica riferibile alla linea telefax dell'Unep, fosse in realtà quello dello studio del difensore, i cui numeri dello studio, peraltro, risultavano vergati a mano in aggiunta al primo e figuranti anche essi nella parte retrostante del detto avviso.. |