Oneri per invio della richiesta di legittimo impedimento del difensore via fax
24 Novembre 2015
È ammissibile che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore sia inviata alla cancelleria del giudice a mezzo fax?
Al quesito deve darsi risposta positiva. La giurisprudenza ammette pacificamente una tale modalità di trasmissione che non è né inammissibile, né irricevibile. Tuttavia, trattandosi di una forma di trasmissione irregolare, essa comporta l'onere per la parte che lamenti il mancato esame della richiesta di accertarsi che il fax sia stato regolarmente e tempestivamente inoltrato al giudice che procede. Nella prassi è consueto che il difensore comunichi la propria impossibilità attraverso l'uso del fax ma l'invio non è sufficiente a porre a carico dell'autorità l'obbligo di adottare i conseguenti provvedimenti, dovendo il legale farsi carico dell'accertamento del suo corretto arrivo. Per quanto il telefax, sia ormai strumento ampiamente impiegato, dal punto di vista processuale esso si rivela mezzo irregolare. Non esiste, infatti, una sanzione processuale specificamente prevista per la parte che scelga di inviare una propria istanza con il telefax: giacché le cause di invalidità sottostanno al principio di tassatività , ne discende che la trasmissione via fax è da considerarsi possibile. Essa non è né nulla, né inesistente. L'impiego di tale strumento importa, però, un onere in più per la parte che sceglie di avvalersene. Alla parte è fatto obbligo di controllare non soltanto che il fax sia effettivamente giunto a destinazione – e che non si sia 'perso' nei meandri dei cavi telefonici – ma anche che, una volta pervenuto alla cancelleria, sia stato portato tempestivamente a conoscenza del giudice procedente: solo così potrà lamentarsi del mancato esame della richiesta (v., da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2015, n. 41498). |