La responsabilità da delitto colposo di evento degli enti

25 Febbraio 2016

Come operano i criteri d'imputazione oggettivi di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001 nel caso di reato colposo di evento? Presupposto indefettibile, affinché dal reato commesso dalla persona fisica derivi la parallela autonoma sanzionabilità dell'ente, è che tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

Come operano i criteri d'imputazione oggettivi di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001 nel caso di reato colposo di evento?

Presupposto indefettibile, affinché dal reato commesso dalla persona fisica derivi la parallela autonoma sanzionabilità dell'ente, è che tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5, d.lgs. 231/2001).

Orbene, l'introduzione dei reati colposi – sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in materia ambientale – nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, ha sollevato non poche perplessità in ordine alla compatibilità logica tra la non volontà dell'evento che caratterizza gli illeciti colposi (si vedano, da ultimo, quelli introdotti nell'art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001) ed il finalismo che è sotteso all'idea di interesse. Nei reati colposi di evento, difatti, sembra difficilmente ipotizzabile che dall'evento lesivo (quale, ad esempio, la morte o il disastro ambientale) l'ente possa trarvi un interesse o un vantaggio.

Per una parte della dottrina, l'interpretazione rigorosa del principio di legalità postula un accertamento del requisito dell'interesse o del vantaggio con riferimento all'evento offensivo, la cui realizzazione segna il momento consumativo del reato. Di conseguenza, fino a quando non interverrà un esplicito adeguamento normativo, la nuova disciplina dovrà ritenersi, per l'effetto, inapplicabile.

Secondo una diversa impostazione, accolta peraltro dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Difatti, è possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e, quindi, colposa sia stata posta in essere nell'interesse dell'ente ovvero abbia determinato il conseguimento di un vantaggio. In particolare, può accadere che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente (cfr. Cass. pen., Sez. un., 24 aprile -18 settembre 2014, n. 38343).

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