L’impossibilità di valutare “l’uso personale” nella coltivazione di sostanze stupefacenti giustifica la sanzione penale
25 Maggio 2016
Qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche se realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, costituisce una condotta penalmente rilevante. Il principio è stato confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 109, depositata il 20 maggio 2016. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con due analoghe ordinanze dalla Corte d'appello di Brescia, riguardava l'art. 75, d.P.R. 309/1990 nella parte in cui, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non include tra le condotte punibile con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis. Tale differente trattamento sanzionatorio non è però irragionevole a parere dei giudici delle Leggi: la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non può affatto essere comparata a quella della coltivazione ancorché parimenti finalizzata al consumo personale. I giudici della Corte costituzionale distinguono infatti tra la condotta di detenzione che è immediatamente antecedente al consumo e, pertanto, giustifica la scelta del Legislatore di non ricorrere alla più severa sanzione penale quando il quantitativo è tale da poter essere ricondotto ad un uso personale, e quella di coltivazione che invece si colloca all'esterno dell'”area contigua al consumo”. Questo legittima un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Oltretutto, nella coltivazione la quantità di prodotto estraibile dalle piante coltivate non è apprezzabile con sufficiente grado di certezza, pertanto la correlata valutazione in ordine alla destinazione della sostanza ad uso personale, anziché di spaccio, risulta maggiormente ipotetica e meno affidabile. La Corte costituzionale dichiara quindi non fondata la questione di legittimità costituzionale loro rimessa. |