Viola il diritto di difesa il mancato avviso all’imputato della facoltà di richiedere la sospensione con messa alla prova
25 Luglio 2016
La Corte costituzionale, con sentenza n. 201, depositata il 21 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. I giudici delle leggi hanno così dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale ordinario di Savona motivando che la mancata previsione, tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, letti e), c.p.p. per i riti speciali, della facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa nonché la violazione dell'art. 24 Cost. La richiesta dei riti alternativi costituisce, secondo costante giurisprudenza costituzionale, una tra le modalità più qualificanti dell'esercizio del diritto di difesa: l'avviso all'imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisce una garanzia essenziale per il godimento di un diritto di difesa e la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., prevista nell'ipotesi di omissione dell'avviso prescritto, trova la sua ragione nella perdita irrimediabile della facoltà di chiedere l'accesso al rito alternativo qualora per la richiesta è stabilito un termine di decadenza. Nessun dubbio sussiste poi in merito alla qualificazione dell'istituto disciplinato dagli artt. 168-bis ss. c.p.p. come un procedimento speciale alternativo al giudizio i cui termini per la richiesta sono disciplinati dall'art. 464-bis c.p.p. Nel caso specifico, sottoposto all'esame della Corte, dove la richiesta di sospensione con messa alla prova da effettuare nel procedimento per decreto, il suddetto termine è addirittura anticipato rispetto al giudizio e coincide con il termine per proporre opposizione. In casi simili, concludono i giudici delle leggi, la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi pertanto la violazione della regola processuale di dare all'imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta […] la violazione del diritto difesa. |