Gioco online e registrazione della vincita sotto falso nome. Sussiste anche il reato di riciclaggio?

Simone Bonfante
25 Luglio 2017

Può il gestore di giochi online rispondere anche di riciclaggio, oltre che della fattispecie di cui all'art. 55, comma 2, d.lgs. 231/2007, nel caso abbia registrato una vincita sotto falso nome? Teoricamente si. Teoricamente perché occorrerebbe accertare, nel caso concreto, l'elemento psicologico da cui era sorretta la condotta del gestore.

Può il gestore di giochi online rispondere anche di riciclaggio, oltre che della fattispecie di cui all'art. 55, comma 2, d.lgs. 231/2007, nel caso abbia registrato una vincita sotto falso nome?

Teoricamente si.

Teoricamente perché occorrerebbe accertare, nel caso concreto, l'elemento psicologico da cui era sorretta la condotta del gestore.

Elemento psicologico che, in materia di riciclaggio, stando ad un orientamento che si è fatto strada nella giurisprudenza di merito, potrebbe consistere anche nel dolo eventuale (contra: Cass. pen., Sez. II, 17 giugno 2011, n. 25960).

Se quindi il gestore fosse stato consapevole o avesse avuto anche il semplice sospetto, ad esempio, della provenienza furtiva o comunque illecita delle somme giocate (sul punto si richiamano gli obblighi di verifica e conservazione sul c.d conto di gioco previsti dagli artt. 52 e 53) non è da escludere che lo stesso possa rispondere sia di riciclaggio che della fattispecie di cui all'art. 55, comma 2, d.lgs. 231/2007.

E ciò anche alla luce della novella introdotta con il d.lgs. 90 del 25 maggio 2017, che ha espunto la clausola di riserva salvo che il fatto costituisca più grave reato dalla fattispecie di cui all'art. 55, comma 2.

È evidente che sia quest'ultima che quella di cui all'art. 648-bis c.p. siano fattispecie caratterizzate dall'anticipazione della punibilità ma è altrettanto vero, ad avviso di chi scrive, che le due norme si distinguono quanto meno sotto due diversi profili. L'art. 55, comma 2, innanzitutto è reato proprio in quanto volto a sanzionare esclusivamente i soggetti tenuti «all'osservanza degli obblighi di conservazione» di cui al d.lgs. 231/2007. In secondo luogo deve rilevarsi come il comma 2 dell'art. 55 punisca in particolare coloro che utilizzano mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati (proprio come nell'ipotesi del gestore che si avvale di una falsa firma).

Tratti distintivi questi che depongono, come si diceva, più per un concorso di reati che per l'assorbimento della fattispecie di cui all'art. 55, comma 2, nel riciclaggio.

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