La prova dello stato d'ansia negli atti persecutori

25 Agosto 2015

Stalking: per la prova del grave stato di ansia e paura è necessario un accertamento tecnico di tipo medico-legale? Il delitto di atti persecutori prevede, ai fini della sua consumazione, il verificarsi di almeno uno dei tre eventi alternativamente contemplati dalla fattispecie incriminatrice.

Stalking: per la prova del grave stato di ansia e paura è necessario un accertamento tecnico di tipo medico-legale?

Il delitto di atti persecutori prevede, ai fini della sua consumazione, il verificarsi di almeno uno dei tre eventi alternativamente contemplati dalla fattispecie incriminatrice.

Sin dall'introduzione della nuova incriminazione, molti commentatori si sono preoccupati del vaglio di determinatezza e precisione dell'enunciato normativo, soffermandosi proprio sugli eventi, sospettati di scarsa compatibilità con i suddetti principi fondamentali.

A margine di questo dibattito, e proprio in funzione del giudizio di determinatezza/provabilità processuale (cfr. Corte cost. 8 giugno 1981, n. 96), ci si è chiesti se il “grave e perdurante stato di ansia e paura” potesse sottrarsi a censure di illegittimità, rimandando ad uno stato psico-patologico, come tale suscettibile di accertamento medico-legale.

In particolare, si è fatto notare come nella letteratura di settore esista una vera e propria patologia tipica associata al delitto di stalking, denominata sindrome traumatica da stalking (Stalking trauma sindrome, S.T.S.) e come questa presenti proprio le caratteristiche di disturbo psicologico scolpite nell'evento in questione: “Alla base dell'insorgenza della S.T.S. […] vi è lo sviluppo di caratteristici sintomi a seguito di esposizione ad un forte fattore stressante che prevede o attuali minacce di morte o importanti lesioni o minacce all'integrità fisica. A differenza del disturbo post traumatico da stress, nella S.T.S. l'esposizione ad un evento stressante deve essere reiterata giornalmente; infatti, aspetto peculiare dello stalking è che esso può avere luogo in qualsiasi tipo di ambiente e quindi risulta imprevedibile e più stressante per le vittime che vivono la situazione con la consapevolezza di non essere tutelate. […] Altro tipico aspetto della S.T.S. è che gli effetti psicologici sono solitamente vissuti dalla vittima sia durante che dopo l'episodio molestante ma la caratteristica peculiare è che tale evento è percepito come condizione che non risulta avere un inizio e una fine definita o definibile” (così Benedetto, Zampi, Ricci Messori, Cingolani, Stalking: aspetti giuridici e medico-legali, in Riv. it. medicina legale, 2008, p. 127 ss.).

Su questa base, da parte di alcuni si è proposto di rimettere alla scienza medica l'accertamento sull'esistenza della sindrome e dunque dell'evento del reato. Si è in altre parole sostenuto che, trattandosi di una vera e propria patologia, questa dovesse essere oggetto di accertamento e misurazione oggettivi (Bricchetti, Pistorelli, Entra nel codice la molestia reiterata, in Guida al dir., 2009, 10, p. 59).

Di contrario avviso altra parte della dottrina, ad avviso del secondo la quale un simile dispendio di energie processuali sarebbe inopportuno, sia in ragione del conseguente allungamento della durata del processo sia perché il giudice avrebbe molteplici e più dinamici strumenti per valutare in autonomia se la vittima versi o meno nello stato psichico tipizzato dal legislatore (Valsecchi, Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. Stalking), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1377 ss.).

Questa seconda posizione ha incontrato il favore della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999), precisandone ulteriormente le implicazioni operative: “In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata” Cass. pen., Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 50746).

Deve pertanto concludersi che la prova del grave e perdurante stato di ansia e paura non implichi il necessario ricorso all'accertamento medico-legale.

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